Blocco retributivo e riflessi pensionistici: nessuna valorizzazione degli incrementi automatici (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 93 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco degli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, impedisce di valorizzare, ai fini pensionistici, le progressioni stipendiali automatiche maturate nel periodo di vigenza della misura. Gli incrementi bloccati non sono mai entrati nella base retributiva e contributiva degli interessati e non possono quindi essere inseriti nella corrispondente base pensionabile. Il trattamento di quiescenza del personale collocato in pensione durante il periodo di blocco non è riliquidabile in relazione a tali emolumenti. La scelta legislativa, non irragionevole, rientra nella discrezionalità del legislatore; la mancanza di meccanismi di recupero e il cosiddetto effetto di trascinamento non integrano violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della pensione.
Il Fatto
Un ex assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio per riforma nel 2013, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante valorizzazione degli emolumenti pensionabili — in particolare dell’assegno funzionale — derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014.
Il ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto alla riliquidazione, con decorrenza 1° gennaio 2015, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate e non percepite, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto il contrasto della disciplina con gli artt. 3, 23, 36, comma 1, 38, comma 2, e 53 Cost., invocando in via subordinata la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda i riflessi, sui trattamenti di pensione del personale non contrattualizzato, del blocco retributivo introdotto dall’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.P.R. n. 122/2013 e dall’art. 1, comma 256, l. n. 190/2014, che hanno esteso la misura agli anni 2014 e 2015.
Il giudice richiama la sentenza n. 190/2024 della Sez. II d’Appello di questa Corte, che ha confermato il rigetto di primo grado in fattispecie analoga. Da tale pronuncia si trae il principio secondo cui il chiaro tenore letterale delle disposizioni esclude la possibilità di valorizzare, a fini pensionistici, gli incrementi retributivi automatici maturati durante il blocco, perché mai entrati nella base retributiva e contributiva, con conseguente impossibilità di inserimento nella base pensionabile ex art. 53 d.P.R. n. 1092/1973 e art. 1866 d.lgs. n. 66/2010.
Le censure di illegittimità costituzionale sono già state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con le pronunce specificamente riferite alle disposizioni in esame — n. 200/2018, n. 310/2013 e n. 167/2020 —, la quale ha ribadito che il principio di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone automatica coincidenza tra ammontare della pensione e retribuzione, essendo la scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il Collegio rileva che la mancanza di forme di recupero e l’effetto di trascinamento nel tempo delle misure di blocco costituiscono conseguenze di tale scelta discrezionale, non irragionevole, e non integrano le violazioni degli artt. 36 e 38 Cost. dedotte. Le argomentazioni della nota difensiva integrativa, tratte da giurisprudenza amministrativa e da decisioni costituzionali su questioni diverse, non superano il quadro consolidato della giurisprudenza contabile. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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