Danno erariale da rettifica finanziaria UE e colpa grave della Giunta regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 66 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave ai fini della responsabilità amministrativo-contabile la condotta dei componenti della Giunta regionale che, con una delibera, disapplichino il quadro normativo di riferimento spostando il dies a quo del termine perentorio di 18 mesi per la concessione dell’aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori. La delibera regionale non può derogare a fonti di rango superiore né al Programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea, con conseguente riduzione finanziaria a carico dello Stato. Non opera l’esimente politica di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994 quando manca una materia di particolare difficoltà tecnica o giuridica.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha citato in giudizio i componenti della Giunta regionale e un dirigente dell’Autorità di gestione, chiedendone la condanna per un preteso danno erariale di euro 468.957,00, importo della rettifica finanziaria disposta dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione dell’8.11.2017. L’addebito riguarda l’adozione di una delibera del 2009 con cui la Giunta aveva ricondotto il perfezionamento dell’insediamento al provvedimento formale di ammissibilità, anziché all’apertura della partita IVA, così postergando il termine per la concessione del sostegno.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo, nonché la sussistenza dell’esimente politica.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Anche accogliendo la tesi difensiva secondo cui la perdita patrimoniale si sarebbe perfezionata all’8.11.2017, la sospensione dei termini di cui all’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 — pari a 5 mesi e 22 giorni — rende tempestiva la notifica degli inviti a dedurre del 21 aprile 2023.

Nel merito, la Corte conferma la sussistenza del danno erariale. La responsabilità per violazione della normativa comunitaria grava esclusivamente sullo Stato membro, a nulla rilevando il mancato perfezionamento dell’intesa ex art. 43 legge n. 234/2012.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ravvisa la colpa grave dei componenti della Giunta. Il bando pubblico allegato alla delibera del 2008 e il Programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea fissavano il dies a quo del termine dei 18 mesi nel momento di apertura della partita IVA. La delibera del 2009 non poteva modificare tale impostazione, riportando peraltro nelle premesse il testo del bando.

È sindacabile la conformità alla legge dell’attività amministrativa sotto il profilo funzionale, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6462/2020 e n. 1979/2012. Il comportamento contra legem non è mai esercizio di scelta discrezionale insindacabile. L’esimente politica presuppone una materia di particolare difficoltà, qui insussistente, trattandosi di verifica elementare di tre requisiti.

Diversa è la posizione del dirigente, che assume l’incarico un anno dopo la delibera, quando le procedure erano già perfezionate: la sua condotta non è gravemente colposa. La Corte accoglie la domanda verso i componenti della Giunta, riducendo del 60% il danno e liquidando euro 13.398,80 per ciascuno, oltre interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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