Nessun danno erariale se il contributo realizza i fini istituzionali (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 44 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale, la domanda di condanna per la concessione di un contributo a soggetti privati richiede la prova concreta del pregiudizio patrimoniale subito dall’ente. La circostanza che l’iniziativa finanziata sia conforme ai fini istituzionali dell’ente locale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del TUEL, e che le spese dell’evento siano state adeguatamente documentate e rendicontate esclude la configurabilità di un danno diretto al bilancio. La tempestività dell’iter amministrativo, finalizzata a impegnare le risorse ed evitarne il confluire nell’avanzo di amministrazione, non costituisce di per sé sintomo di illegittimità né prova di colpa grave. L’apprezzamento delle valutazioni di legittimità degli atti regolamentari resta subordinato all’accertamento, prioritario e assorbente, dell’effettiva esistenza del danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio il Sindaco, alcuni componenti della Giunta, la responsabile del Servizio Finanziario e il Segretario comunale di un ente locale di circa ottomila abitanti, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento complessivo di euro 8.000,00, da ripartirsi pro quota, in favore del Comune.

Secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione aveva concesso un contributo straordinario a un’associazione culturale per l’organizzazione di un festival letterario, senza aver pubblicato alcun bando e senza aver predeterminato criteri generali e astratti, violando l’art. 12 della legge n. 241/1990. La deliberazione di Giunta avrebbe enunciato indirizzi con difetto di generalità e astrattezza, designando di fatto il beneficiario, con conseguente violazione dei principi di concorrenzialità e di trasparenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 276 c.p.c., richiamando la Cassazione, Sezioni Unite n. 26242 del 12.12.2014. La vicenda è stata quindi risolta sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare previamente le altre.

Su tale premessa, la Sezione ha posto al centro la mancata prova del danno. La Procura aveva qualificato il pregiudizio come danno diretto e non da perdita di chance. Tuttavia la stessa Procura ha riconosciuto la conformità dell’iniziativa finanziata ai fini istituzionali dell’ente locale, il prevedibile positivo impatto del festival sullo sviluppo culturale ed economico del territorio e il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Dalla documentazione agli atti è emerso che l’iniziativa si è svolta regolarmente e che le spese sono state adeguatamente documentate, anche a seguito di richieste di chiarimenti degli uffici. La vicenda riguarda un piccolo Comune per il quale l’evento letterario ha costituito un elemento di attrazione per i visitatori e di arricchimento culturale per la popolazione, rientrando nelle dichiarazioni programmatiche del Sindaco.

Il Collegio ha valutato positivamente la celerità e l’efficienza dell’azione amministrativa, volta a non perdere la possibilità di utilizzare i fondi che altrimenti sarebbero confluiti nell’avanzo di amministrazione. La rapidità degli atti è stata letta come segno di sinergia tra componente politica e apparato burocratico, e non come indizio di irregolarità. Sono stati inoltre valorizzati la modestia degli importi e l’assenza di altri soggetti idonei a svolgere la manifestazione.

In disparte le valutazioni sulla legittimità del regolamento comunale e sulla sua ipotetica disapplicazione, la Sezione ha concluso che la richiesta della Procura non trova adeguato supporto nella documentazione in ordine all’esistenza del danno erariale. Ha quindi rigettato la domanda e assolto tutti i convenuti, liquidando in loro favore, a carico dell’Amministrazione di appartenenza, gli onorari difensivi di complessivi euro 4.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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