Interpretazione della clausola di restituzione del bonus portafoglio nell’agenzia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5281 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. A tal fine non basta indicare le regole asseritamente violate, ma occorre precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, restando inammissibile il motivo che si risolva nella prospettazione di una lettura alternativa. La clausola contrattuale che subordina la maturazione del premio di portafoglio alla durata triennale del rapporto di agenzia, con obbligo di restituzione in caso di cessazione per iniziativa dell’agente, va interpretata, secondo il criterio di conservazione degli effetti di cui all’art. 1367 cod. civ., nel senso che la restituzione non è dovuta quando il recesso sia indotto dalla condotta illecita della preponente, non configurandosi in tal caso una decisione libera e volontaria dell’agente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame di un agente della banca e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda della società preponente diretta a ottenere la restituzione del bonus portafoglio in base alla clausola contrattuale che ne subordina la maturazione al decorso di trentasei mesi dall’inizio del rapporto. Il recesso dell’agente, pur antecedente alla scadenza, era stato assistito da giusta causa, e su tale statuizione si era formato il giudicato, non essendo stata impugnata dalla società.

La preponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e sostenendo che il mero decorso del triennio costituisse l’unico discrimine ai fini della maturazione del premio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione del negozio è accertamento di fatto demandato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. Per far valere la violazione dei canoni occorre non solo richiamare le regole legali e i principi in esse contenuti, ma anche precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, con conseguente inammissibilità del motivo che si traduca nella proposta di una interpretazione alternativa.

Il Collegio richiama il principio per cui la lettura del contratto data dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili, come affermato dalle Sez. I n. 22536 del 2007 e dalle n. 15604 del 2007 e n. 4178 del 2007. Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella disattesa dolersi in sede di legittimità della scelta compiuta dal giudice.

La sentenza d’appello ha adottato una lettura compatibile con il significato letterale dell’espressione “cessazione del contratto per sua iniziativa“, intendendola come presupponente una decisione libera e volontaria e non coartata, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima della preponente. Tale lettura è stata motivata anche in base al canone di conservazione degli effetti del contratto, di cui all’art. 1367 cod. civ., osservandosi che l’interpretazione proposta dalla ricorrente avrebbe attribuito alla condotta contrattualmente antiprecettiva la forza di realizzare la condizione, con esiti incompatibili con l’art. 1355 cod. civ.

La Corte di merito si è posta in sintonia con i principi espressi dalle Sez. III n. 28357 del 2011 e dalla n. 19994 del 2004, secondo cui il criterio di conservazione è sussidiario rispetto all’art. 1362, primo comma, cod. civ. e non può autorizzare un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti. Le critiche della ricorrente, lungi dal rilevare errori giuridici, prospettano una lettura alternativa che non si confronta con il rischio di nullità della clausola e con l’esigenza di conservazione degli effetti della previsione contrattuale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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