Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 4129 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito sono proponibili solo per mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per radicale inadeguatezza della motivazione. L’interpretazione del giudice di merito non deve essere l’unica possibile né la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali d’interpretazione di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. È inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dell’accordo, senza spiegare perché essa debba ritenersi l’unica plausibile.

Il Fatto

Un agente di commercio conviene in giudizio, davanti al Tribunale, il socio e amministratore di una società poi fallita e i suoi familiari, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., delle donazioni immobiliari stipulate poco prima del fallimento. A fondamento delle proprie ragioni creditorie il ricorrente invoca una scrittura con cui il convenuto si era impegnato a riconoscergli un compenso per le segnalazioni di vendita di prodotti della società.

Nel corso del giudizio interviene la società di cui l’agente è socio e amministratore, chiedendo anch’essa la declaratoria di inefficacia delle medesime liberalità. Il Tribunale accoglie le domande; la Corte d’Appello, in riforma, le rigetta, ravvisando una contraddizione insanabile nella prospettazione del credito. Ricorre per cassazione il soccombente, con ricorso incidentale adesivo della società.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto. Le censure sono proponibili solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per radicale inadeguatezza della motivazione; la mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito non è sufficiente ai fini dell’annullamento.

Il giudice di merito, si legge, non deve offrire l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. Quando di una clausola sono ammissibili più letture, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi in legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. L’accertamento della volontà contrattuale resta indagine di fatto, affidata al giudice del merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali.

Ne deriva un onere preciso per il ricorrente: non basta richiamare le regole legali d’interpretazione, indicando le norme asseritamente violate; occorre precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Nel caso concreto i ricorrenti non assolvono a tale onere: propongono una lettura alternativa della scrittura e della vicenda contrattuale, senza spiegare perché essa dovrebbe ritenersi l’unica plausibile.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme sulla solidarietà e l’esistenza di un obbligo solidale unilaterale del garante e della società debitrice, adempiibile verso l’agente in proprio o in qualità di amministratore della società. La Corte rileva che i ricorrenti non colgono l’autonomia della società rispetto alla persona fisica del suo legale rappresentante; nel resto il motivo incorre nei medesimi profili di inammissibilità già rilevati. Il ricorso principale è quindi dichiarato inammissibile e, con esso, il ricorso incidentale adesivo che ne ricalca integralmente i motivi. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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