Bookmaker estero soggettività passiva imposta unica scommesse ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 2797 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 il bookmaker, anche estero e privo di concessione, è dotato di piena e autonoma soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse. La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha escluso la soggettività passiva del solo centro trasmissione dati, non anche la responsabilità del bookmaker, che non può essere qualificata come solidarietà dipendente dal ricevitore italiano. La conciliazione introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023 non è applicabile ai giudizi di cassazione già pendenti e riguarda solo quella fuori udienza, non quella in udienza.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2010.

Il giudice di appello aveva ritenuto che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, la quale aveva escluso la soggettività passiva del centro trasmissione dati per il periodo anteriore al 2011, fosse venuta meno anche la responsabilità del bookmaker quale obbligato solidale. La società contribuente resiste con controricorso, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia e, in subordine, un rinvio pregiudiziale; deposita inoltre istanza di conciliazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina la proposta di conciliazione. L’istanza, riferita al d.lgs. n. 220 del 2023, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto la novella si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto: il termine “instaurati” è sinonimo di “avviati” e non può essere assimilato ai ricorsi già pendenti.

La Corte argomenta sul dato letterale, sull’inutilità di una diversa formulazione e sulla Relazione illustrativa, che equipara le espressioni impiegate. In secondo luogo, la conciliazione estesa alla cassazione è solo quella fuori udienza prevista dall’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, non quella in udienza dell’art. 48-bis, qui invocata.

Disattesa l’istanza di sospensione, essendo già intervenuta la decisione della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, la Corte esamina l’unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010. Il motivo è fondato: la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la pronuncia costituzionale concerne solo la posizione del ricevitore.

Il bookmaker è dunque dotato di piena soggettività passiva, ancorché esclusiva, per le annualità anteriori al 2011. La Corte richiama Cass. n. 26384/2022, secondo cui per tali annualità non rispondono le ricevitorie ma solo i bookmakers, con o senza concessione. La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel mandare esente la contribuente sul presupposto di una pretesa solidarietà dipendente.

Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte ne esclude i presupposti: le questioni sono già state vagliate e disattese. Le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata; la disciplina italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, che ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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