Detassazione Tremonti Ambiente cumulabile con il Conto Energia (Cass. civ. Sez. V n. 29766 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il momento di avvio del procedimento rilevante per accedere alla detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 — anche al fine di stabilire l’ammissibilità dell’agevolazione in presenza del sopravvenuto regime abrogativo — coincide con quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera in cui l’investimento si concretizza, da individuarsi nell’esborso dei costi direttamente imputabili al prodotto e nella effettiva consegna dei beni. Ne consegue che al contribuente è consentito emendare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il beneficio era vigente, ma priva di istanza di accesso, poiché la dichiarazione costituisce una dichiarazione di scienza e, in presenza di errori che espongono a tributi maggiori di quelli dovuti, è emendabile in ogni tempo, anche in sede contenziosa. La regola dell’emendabilità non opera solo ove il contribuente non dimostri l’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.

Il Fatto

La società contribuente ha realizzato nell’anno 2011 un impianto fotovoltaico, usufruendo degli incentivi del d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. “Secondo Conto energia”). Inizialmente non ha chiesto i benefici della l. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti Ambiente”), per i dubbi interpretativi sulla cumulabilità con gli incentivi del Conto energia; poi, dopo la pubblicazione del d.m. 5 luglio 2012 del MEF, ha rappresentato l’investimento nella dichiarazione relativa all’anno 2013, rettificando le dichiarazioni dei periodi d’imposta precedenti ed esponendo un credito ai fini Ires.

L’Agenzia delle entrate ha notificato una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero dell’Ires dovuta per il 2012, oltre a interessi e sanzioni. La società ha impugnato la cartella davanti al giudice di primo grado, che ha respinto il ricorso; l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, secondo cui il beneficio era stato abrogato dal 25 giugno 2012 e non era più vigente quando la società ha azionato il proprio diritto. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La ricorrente sosteneva, in contrasto con la decisione d’appello, che il diritto al beneficio sorge con la realizzazione dell’investimento — avvenuta sotto la vigenza della Tremonti Ambiente — e non con l’avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento; censurava inoltre il diniego di emendare la dichiarazione presentata nella vigenza della disciplina agevolatrice.

La Corte richiama i principi della propria costante giurisprudenza: il momento di avvio del procedimento rilevante è quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera in cui l’investimento si concretizza, intendendosi per tale quello dell’esborso dei costi direttamente imputabili al prodotto e, correlativamente, dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR (Cass. n. 20099/2025, Cass. n. 9918/2025).

La Corte afferma poi che va consentito al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi riferita a un periodo d’imposta in cui il beneficio era vigente ma priva di istanza di accesso. La regola dell’emendabilità è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, non operando solo quando la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore (Cass. n. 24168/2025, Cass. n. 8205/2025, Cass. n. 8203/2025).

Le denunce dei redditi, in quanto dichiarazioni di scienza, possono essere modificate in presenza di errori che espongano il contribuente a tributi maggiori di quelli dovuti; l’emendamento è consentito in ogni tempo e anche in sede contenziosa, poiché altrimenti il contribuente resterebbe assoggettato a oneri più gravosi di quelli previsti per legge, in violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (Cass. sez. U. n. 13378/2016).

Nel caso concreto, l’incertezza interpretativa sulla cumulabilità con le tariffe incentivanti del Conto energia è stata risolta solo dal d.m. 5 luglio 2012, il cui art. 19 ha posto fine a ogni dubbio; anche la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 20 luglio 2016 si è espressa favorevolmente alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione mediante dichiarazione integrativa. L’agevolazione, aggiunge la Corte, può essere fruita anche attraverso la variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione relativa all’anno di realizzazione dell’investimento e, come nel caso di specie, con dichiarazione integrativa (Cass. n. 35919/2023). Poiché la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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