TOSAP dovuta per il viadotto autostradale gestito in concessione (Cass. civ. Sez. V n. 2798 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TOSAP, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Rileva il fatto in sé dell’occupazione, indipendentemente dall’esistenza di una concessione o autorizzazione, salvo che ricorra una delle ipotesi di esenzione. L’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 non spetta al concessionario autostradale, poiché l’occupazione a mezzo del viadotto deve considerarsi propria dell’ente concessionario e non dello Stato. Il giudicato esterno formatosi su una diversa annualità non vincola il giudice quanto all’interpretazione della norma tributaria, risolvendosi il punto comune in una questione di diritto non suscettibile di passare autonomamente in giudicato.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale impugna un avviso di accertamento relativo alla TOSAP per l’anno 2010, concernente l’occupazione di suolo con un viadotto autostradale. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglie l’appello della concessionaria. La società contribuente propone quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, mentre la concessionaria resiste con controricorso e ricorso incidentale. La controversia giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a stabilire se l’occupazione posta in essere dalla concessionaria sia assoggettata alla tassa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente le censure relative al giudicato esterno, sollevate da entrambe le parti. Quanto al ricorso principale, la doglianza è inammissibile: il punto comune alle cause si risolve in una questione di diritto involgente l’attività interpretativa delle norme, che non può incontrare vincoli, poiché l’esegesi giuridica non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferisce.
Il Collegio richiama la distinzione tra l’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. e il principio dello stare decisis, che non trova riconoscimento nell’ordinamento processuale. L’interpretazione della norma posta a fondamento della pronuncia, salvo il giudicato interno, non limita il giudice dell’impugnazione nell’individuare la regola applicabile al caso concreto.
Analogo ragionamento vale per il ricorso incidentale, con cui la concessionaria lamenta la mancata considerazione dell’efficacia espansiva del giudicato formatosi su una pronuncia di merito relativa all’annualità 2009. La Corte rigetta la censura, ribadendo che l’attività interpretativa demandata al giudice non tollera vincoli, essendo salvaguardata l’uniformità delle decisioni dall’attività nomofilattica della Corte di legittimità.
Nel merito, il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Il presupposto della TOSAP risiede nell’occupazione che comporti effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nella specie, la società concessionaria ha occupato il suolo con il viadotto autostradale sopraelevato in assenza di concessione o autorizzazione comunale, realizzandosi un’occupazione di fatto comunque tassabile, che impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante.
La Corte precisa che l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 assoggetta alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione. Il viadotto autostradale costituisce un impianto ai fini della norma. L’occupazione va imputata all’ente concessionario, esecutore della progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, non rilevando che il bene appartenga al demanio e torni allo Stato al termine della concessione. Ne deriva che l’esenzione dell’art. 49, lett. a) non spetta, non configurandosi un’occupazione da parte dello Stato. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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