Buona fede dell’erede apparente e restituzione del prezzo nella petizione ereditaria (Cass. civ. Sez. II n. 5876 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della presunzione di buona fede dettato dall’art. 1147, terzo comma, cod. civ. ha portata generale e si applica anche agli eredi che, al momento dell’apertura della successione, si trovino nel possesso dei beni ereditari. Il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti solo a far tempo dalla domanda giudiziale con cui il titolare del diritto ne ha chiesto la restituzione, da individuarsi nell’azione di petizione ereditaria, e non nell’azione di accertamento dello status di figlio naturale riconosciuto. Ne consegue che la condizione soggettiva dell’erede apparente non muta da buona fede in mala fede per effetto di un’evenienza esterna, quale la pendenza del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità. In caso di alienazione a terzi dei beni ereditari anteriormente alla petizione, l’obbligo restitutorio, ex art. 535, secondo comma, cod. civ., si limita al prezzo ricevuto, con rivalutazione e interessi decorrenti dalla notifica della domanda di petizione.

Il Fatto

Dopo un lungo contenzioso iniziato nel 1983, articolato in tre gradi di giudizio sull’ammissibilità e sul merito dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale e in un ulteriore grado sull’azione di petizione ereditaria, il figlio naturale riconosciuto di un de cuius deceduto nel 1980 veniva dichiarato tale con sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato nel 2002.

Sulla base di detto status, il figlio conveniva gli eredi del padre per far dichiarare il proprio diritto a partecipare alla successione del genitore e per conseguire dagli stessi il valore della quota di spettanza. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la mala fede dei convenuti quanto ad alcune alienazioni e la buona fede quanto ad altre. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, riteneva applicabile il principio della presunzione di buona fede anche agli eredi possessori dei beni al momento dell’apertura della successione, facendo decorrere la restituzione dei frutti dalla domanda di petizione. Il figlio ricorreva in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile la produzione documentale tardiva, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., dei documenti anteriori alla sentenza impugnata non depositati nei gradi di merito.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile. La Corte osserva che la sentenza di appello non ha omesso di esaminare la circostanza della partecipazione dei coeredi ai giudizi di accertamento della paternità, ma ha correttamente ritenuto applicabile il principio generale dell’art. 1147, terzo comma, cod. civ., secondo cui la buona fede si presume e basta che sia stata presente al tempo dell’acquisto. L’indirizzo espresso dalla sentenza di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 14917 del 2012, nonché Sez. II n. 23111 del 2021, Sez. II n. 21505 del 2019 e Sez. II n. 12798 del 2014), e non offre elementi per mutare orientamento.

La Corte chiarisce che il diritto del figlio naturale riconosciuto di accettare l’eredità deriva dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento dello status, che è sentenza di accertamento, non provvisoriamente esecutiva, e costituisce il presupposto dell’azione di petizione ereditaria. Solo con la proposizione di quest’ultima azione si realizza quella manifestazione di volontà del titolare del diritto idonea a mutare lo stato soggettivo del possessore.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la presunzione di buona fede è superabile solo tramite una domanda di restituzione, e non per effetto della conoscenza della pretesa. La richiamata Cass. n. 3281 del 1981 è inconferente, riferendosi all’ipotesi di alienazione di cosa ricevuta indebitamente ex art. 2038 cod. civ., in cui l’alienante aveva acquisito conoscenza dell’obbligo restitutorio prima dell’alienazione. Nella specie, l’accertamento dello status è sopravvenuto e non anteriore alle alienazioni, sicché gli eredi sono tenuti alla restituzione del solo prezzo ex art. 535, secondo comma, cod. civ., con rivalutazione e interessi dalla notifica della petizione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La dichiarazione di successione, proveniente da un solo coerede e con finalità fiscale, non ha valore di prova dell’esistenza del conto corrente intestato al de cuius, occorrendo ulteriori elementi. Spetta all’attore la prova dell’appartenenza e della consistenza del bene ereditario al momento dell’apertura della successione, anche in ragione della natura di azione reale della petitio hereditatis ex art. 533 cod. civ. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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