Rinuncia al ricorso per cassazione e spese a carico del rinunciante (Cass. civ. Sez. III n. 33693 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente formalizzata e non seguita da adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In tale ipotesi le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, con distrazione in favore del difensore del controricorrente che si sia dichiarato antistatario. La liquidazione segue i parametri normativi applicabili, restando esclusa ogni pronuncia di merito sul ricorso originario.

Il Fatto

Con decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva, il ricorrente acquistava la piena proprietà di un immobile, gravato da un diritto di abitazione. Conveniva quindi dinanzi al Tribunale il controricorrente, chiedendo dichiararsi l’inefficacia o la nullità di quel diritto, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell’immobile e la condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo.

Il Tribunale rigettava le domande dell’attore. La Corte d’appello respingeva l’appello. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione; il controricorrente resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente formalizzava rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ., all’esito della camera di consiglio. Il thema decidendum resta così confinato al solo effetto della rinuncia, senza alcun esame del merito del ricorso originario.

La Corte rileva che la rinuncia è stata ritualmente formalizzata e richiama l’art. 391 cod. proc. civ., che disciplina l’estinzione del processo di cassazione in caso di rinuncia. L’accertamento della ritualità dell’atto preclude ogni valutazione sulle censure proposte, determinando la definizione del giudizio sul piano meramente processuale.

La circostanza decisiva è che non è intervenuta adesione alla rinuncia da parte del controricorrente. Tale mancanza impedisce la compensazione delle spese e impone di provvedere comunque sulla loro regolazione.

Pertanto le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente rinunciante, secondo i parametri normativi applicabili. La Corte dispone inoltre la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, che si è dichiarato antistatario, nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo, conseguentemente, dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, con distrazione in favore del difensore, le spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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