Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale con decorrenza dalla scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 18208 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai buoni fruttiferi postali appartenenti a serie già emesse alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, per le quali non si sia compiuto il termine di prescrizione previsto dalla normativa previgente, si applica il termine decennale di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, con decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo. La prescrizione non consumata è rimodulata sia nella durata, estesa da cinque a dieci anni, sia nel dies a quo, non più coincidente con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni cessavano di essere fruttiferi. È esclusa ogni commistione tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta. Le norme sulla prescrizione non sono derogabili ai sensi dell’art. 2936 c.c. e il contrasto tra condizioni stampigliate sul titolo e prescrizioni ministeriali successive all’emissione non si risolve in favore delle prime.
Il Fatto
La società emittente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva confermato la decisione del Giudice di Pace che l’aveva condannata a rimborsare al titolare un buono fruttifero postale della serie “AD”, emesso il 3 ottobre 1992.
Il giudice di secondo grado aveva respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, ritenendo applicabile la normativa anteriore al d.m. 27.12.2000 e quindi, ai sensi dell’art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, la scadenza del titolo alla fine del trentesimo anno successivo all’emissione. Alla data della richiesta di incasso la prescrizione decennale non era dunque maturata. Il titolare ha resistito con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo succedutosi nel tempo. In base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 i buoni fruttiferi postali potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; dal 1° gennaio successivo i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti destinati a fissare le nuove caratteristiche dei titoli.
Il successivo art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha esteso tale disciplina anche alle serie già emesse, per le quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione previgenti. Ne deriva una rimodulazione della prescrizione non consumata tanto nella durata quanto nella decorrenza.
Il Collegio esclude che la conclusione del Tribunale possa trovare sostegno nel riferimento alla Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, che riguardava fattispecie diversa e affermava la prevalenza delle condizioni apposte sul titolo in tema di saggio degli interessi. Le norme sulla prescrizione non sono derogabili (art. 2936 c.c.) e non tollerano una combinazione tra la durata prevista dalla nuova disciplina e la decorrenza stabilita da quella abrogata: ciò consentirebbe al titolare di giovarsi contemporaneamente dell’allungamento del termine e del differimento del suo inizio.
Quanto alla sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., la Corte richiama il meccanismo di integrazione contrattuale dell’art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, che abilita l’autorità ministeriale a fissare il saggio d’interesse dei buoni e ne consente l’inserzione nel regolamento contrattuale. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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