Rimesse solutorie e fido di fatto nel conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 13738 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione le censure che investono il concreto ricalcolo del saldo del conto corrente e la determinazione delle rimesse solutorie attengono al giudizio di fatto e sono inammissibili, non potendo sollecitare una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella adottata dal giudice del merito. Il correntista che agisce per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, attraverso altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio. Il motivo che non impugni la ratio decidendi effettiva della sentenza gravata è privo di decisività.

Il Fatto

Una società correntista, con alcuni garanti, conveniva in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente. Il Tribunale accoglieva la domanda, rideterminando il saldo a credito della società ed escludendo gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto, ritenuta indeterminata; il giudice limitava le rimesse solutorie e riconosceva un danno da ritardo.

La Corte d’appello rigettava l’appello della banca, osservando che alcuni motivi, astrattamente fondati, non erano accoglibili perché avrebbero condotto a un risultato sfavorevole alla stessa banca in assenza di appello incidentale della correntista. La banca ricorreva in cassazione con tre motivi, resistiti dalla società e da un controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2033, 2935, 2946, 1823 e 1842 cod. civ., lamentando che la consulenza contabile non avesse espunto dal ricalcolo le rimesse prescritte. La Corte lo dichiara inammissibile sotto due profili.

Anzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata è che, non essendo stato impugnato dalla correntista il fido di fatto per la sua nullità protettiva, le rimesse non potevano considerarsi solutorie. Tale ratio non risulta impugnata, con la conseguenza che la censura è priva di decisività. Il profilo è assorbente.

Il motivo tende inoltre al riesame dei fatti: il consulente non aveva escluso rimesse solutorie dal saldo, ma aveva ritenuto che non vi fossero pagamenti prescritti, considerando prescritti solo interessi e competenze maturati oltre l’affidamento. La Corte territoriale aveva rilevato che, in assenza di appello incidentale, non si sarebbe potuta espungere dal calcolo la somma di euro 4.500,00 corrispondente a rimesse solutorie e prescritte.

Il secondo motivo, articolato in due submotivi, è parimenti inammissibile perché inerente al giudizio di fatto. La Corte richiama Cass. n. 20621 del 2021, secondo cui il correntista non è tenuto a documentare le singole rimesse con tutti gli estratti conto, potendo la prova desumersi aliunde con accertamento in fatto insindacabile in cassazione. La ricorrente contesta le concrete modalità fattuali del ricalcolo senza allegare specifici errori di diritto nell’operato del consulente.

Il terzo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, è inammissibile perché subordinato all’accoglimento dei primi due e configura un non-motivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *