Cessione di quote tabacco e note di credito: onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 18210 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione di quote di produzione di prodotti agricoli, avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto, configura prestazione di servizi strumentale alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico della coltura ed è soggetta al regime ordinario dell’IVA, anche quando sia effettuata da un’associazione di produttori per conto dei propri associati, in forza dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Le note di credito sono legittime solo se la variazione consegue a eventi successivi all’emissione della fattura o a inesattezze della singola operazione, riconducibili alle ipotesi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, con causale specificata. L’inerenza dei costi è oggetto di valutazione qualitativa, non di tipo utilitaristico o quantitativo, e la relativa prova grava sul contribuente, che deve documentare esistenza, natura e destinazione del costo.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, ha emesso nei confronti di una società cooperativa un avviso di accertamento per IRES e IRAP. Con l’atto impositivo venivano recuperati a tassazione costi ritenuti non deducibili, ricavi per cessioni con note di credito ritenute ingiustificate, contributi associativi, quote di produzione di tabacco non fatturate e rimanenze finali.

La società ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso per illegittimità dell’atto, sul presupposto che la permanenza dei verificatori si fosse protratta oltre trenta giorni senza formale provvedimento di proroga. La decisione è stata confermata in appello. La Cassazione, con una precedente pronuncia, ha accolto il ricorso dell’Agenzia e rinviato al giudice di merito. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale ha nuovamente rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo illegittime tutte le riprese. Propone quindi ricorso per cassazione l’Agenzia, con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza, Cass. n. 7606 del 02.04.2014 e Cass. n. 6240 del 05.03.2020, secondo cui la cessione di quote di produzione di prodotti agricoli è prestazione di servizi strumentale al ciclo biologico della coltura e soggiace al regime ordinario dell’IVA. Il principio di assoggettamento delle operazioni rese dalle associazioni discende dall’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Il giudice di appello si è discostato da tale indirizzo senza addurre ragioni idonee.

Il secondo motivo è inammissibile. L’Agenzia deduce la violazione dell’art. 148 d.P.R. n. 117/1986, ma non si confronta con la ratio della decisione, fondata sull’art. 9 della legge n. 674/1978, che prevede l’esenzione dei contributi associativi, anche se determinati in base ai costi dei servizi. Manca ogni argomentazione sulla norma speciale applicata.

Il terzo motivo è inammissibile. Con il mezzo non si evidenzia l’omesso esame di un fatto storico, ma si contesta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, senza censurare l’ulteriore ratio relativa alla difettosa specificità dell’impugnazione.

Il quarto motivo è fondato. Il ricorso alla procedura dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 impone che nelle note di variazione sia specificata una causale riconducibile alle ipotesi del secondo comma, come affermato da Cass. n. 25987/2014 e Cass. n. 22996 del 28.07.2023. Il riferimento a importi marginali e normali non offre alcun elemento sui presupposti della variazione.

Il quinto motivo è fondato. La Commissione ha ritenuto inerenti, in modo generico, spese non omogenee per trasporti, viaggi, locazioni e manutenzioni, senza riferimento alla singola spesa e alle contestazioni dell’Ufficio; quanto agli interessi passivi, la motivazione è del tutto apparente. La prova dell’inerenza grava sul contribuente, secondo la giurisprudenza richiamata, da ultimo Cass. n. 1239 del 2025.

Il sesto motivo, conformemente alle richieste del P.M., è fondato: le affermazioni sui premi, sugli ammortamenti e sulle spese per aratura sono apodittiche e non palesano l’iter logico-giuridico. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *