Mutuo e onere della prova tra dazione e titolo della restituzione (Cass. civ. Sez. II n. 5191 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi agisce per ottenere la restituzione di una somma che assume essere stata erogata a titolo di mutuo deve provare non solo l’avvenuta consegna del denaro, ma anche il titolo in forza del quale la consegna è avvenuta, così da dimostrare l’obbligo di restituzione. La sentenza che, esaminate le testimonianze e l’interrogatorio formale, ritenga raggiunta la prova che le somme siano state erogate per liberalità nell’ambito della solidarietà familiare, non è affetta da nullità per vizio di motivazione, poiché esprime in modo comprensibile e coerente il proprio ragionamento. Il motivo di ricorso che censuri l’apprezzamento delle deposizioni è inammissibile ove non indichi in modo circostanziato il contenuto delle dichiarazioni dei singoli testimoni. Nel giudizio di cassazione la memoria illustrativa non può supplire alla carenza di specificità dell’atto introduttivo.

Il Fatto

Una ricorrente aveva convenuto in giudizio il controricorrente per ottenere la restituzione di una somma che assumeva di avere erogato a titolo di mutuo, con chiamata in causa di una terza rimasta intimata in cassazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, con sentenza n. 1260/2023, aveva integralmente respinto il gravame.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’attrice non avesse assolto l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto di mutuo e, in particolare, il titolo della consegna idoneo a fondare l’obbligo restitutorio, risultando invece dimostrato che le somme erano state erogate per liberalità ai coniugi, in un contesto di solidarietà familiare, con richiesta di restituzione formulata molti anni dopo i bonifici. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude in primo luogo qualsiasi vizio tale da comportare la nullità della sentenza impugnata. Richiamando il principio per cui, nella formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, si precisa che l’obbligo di motivazione resta presidiato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Il sindacato di legittimità è perciò circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; l’obbligo è violato, con nullità deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà o perplessa e incomprensibile. Nella specie la motivazione non è né mancante né apparente né insanabilmente contraddittoria, avendo la Corte territoriale esposto un ragionamento comprensibile e coerente sull’onere probatorio gravante su chi agisce per la restituzione di una somma asseritamente data a mutuo.

Il riferimento alla contraddittorietà delle prove orali non implicava alcuna reciproca elisione delle deposizioni: i giudici di merito hanno esaminato le dichiarazioni dei testimoni delle due parti e l’interrogatorio formale, chiarendo che l’attrice non aveva dimostrato il proprio diritto alla restituzione, mentre risultava provato che le somme erano state erogate per spirito di liberalità.

Superata la questione della nullità, la Corte rileva che tutte le residue censure hanno a oggetto il contenuto delle testimonianze e la mancata valutazione della confessione stragiudiziale riferita dai testi. In violazione del principio di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente non indica in modo circostanziato il contenuto delle dichiarazioni dei singoli testimoni.

Il requisito di specificità richiede che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati; la memoria illustrativa assolve alla sola funzione di illustrare motivi ritualmente enunciati nell’atto introduttivo. Ne deriva l’inammissibilità del motivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. per abuso del processo, nonché degli obblighi in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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