Doppia conforme e inammissibili motivi senza ragioni di diversità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24848 del 29.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando la sentenza impugnata abbia statuito in modo conforme a quella di primo grado (cd. doppia conforme), salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono tra loro differenti. Il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce, invece, alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. La domanda di riassorbimento del superminimo, in ipotesi di accertamento del diritto del lavoratore al superiore inquadramento, è nuova e diversa rispetto all’azione di ripetizione di indebito per l’asserita erogazione di retribuzione eccedente il minimo.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, che gli ingiungeva il pagamento di competenze di fine rapporto e TFR in favore della lavoratrice. L’opponente, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di “superminimo” e premi aziendali, asseritamente corrisposti in assenza di valido titolo.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e respingendo la domanda riconvenzionale, ritenendo i cedolini paga prova della spettanza delle somme e non dimostrata l’indebita percezione. La Corte d’appello di Bologna, adita dall’opponente, rigettava il gravame, dichiarando inammissibili alcune censure per difetto di specificità e infondate le altre.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato gli otto motivi di ricorso, distinguendo tra quelli proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e quelli fondati su denunciate violazioni di legge.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi imperniati sul vizio di motivazione, richiamando il principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. È stato evidenziato che, in tale situazione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva neppure allegato che le due pronunce di merito fossero differenti, richiamandosi il precedente delle Sezioni unite in materia.

I restanti motivi, pur deducendo apparenti violazioni di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sono stati ritenuti versati in fatto, in quanto vertenti su concreti apprezzamenti delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, implicando un problema interpretativo, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Tali motivi sono risultati quindi inammissibili.

Infine, l’ottavo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, essendo corretta in diritto l’affermazione della novità e diversità della domanda di riassorbimento del superminimo rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggetto del primo grado di giudizio. La domanda era stata proposta per la prima volta in appello e, pertanto, ne è stata confermata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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