Rimessione in termini: la tempestività si valuta dal palesarsi della preclusione, non dall’eccezione avversaria (Cass. lav. 27626/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27626/2025 (n. sez. 3681/2025, R.G.N. 15081/2023) — camera di consiglio dell’11 settembre 2025, deposito 16 ottobre 2025, Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.
Il principio di diritto
Ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell’istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell’attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.
Il fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare davanti al Tribunale. La datrice di lavoro eccepiva la decadenza per aver depositato il ricorso giudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale (deposito il 19 novembre 2020, anziché entro il 16 novembre 2020, ultimo giorno utile). Nella fase sommaria (l. n. 92/2012) il Tribunale accoglieva l’eccezione di decadenza e dichiarava inammissibile la domanda. In sede di opposizione, il Tribunale accoglieva l’istanza di rimessione in termini — fondata su un impedimento tecnico non imputabile (un attacco informatico che aveva reso inutilizzabili gli strumenti per il deposito telematico) — e, nel merito, accoglieva la domanda ordinando la reintegrazione. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello della società. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.
La motivazione
Primo motivo (violazione degli artt. 152 e 153 c.p.c.: erronea valutazione della tempestività dell’istanza di rimessione in termini e dell’impedimento per forza maggiore). Fondato per quanto di ragione. L’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa non imputabile si attivi con tempestività, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso della durata ragionevole del processo (Cass. n. 4034/2025; n. 22342/2021; n. 25289/2020). La tempestività, intesa come immediatezza della reazione, va valutata rispetto al momento in cui è maturata la decadenza (nella specie il 16 novembre 2020) e di cui la parte o il suo difensore ha avuto consapevolezza (Cass. n. 23561/2011; n. 6102/2019; n. 19290/2016). Essa non può quindi essere rapportata alla proposizione dell’eccezione di decadenza della controparte, né può dirsi sempre tempestiva l’istanza anteriore alla decisione di improcedibilità, perché ciò precluderebbe al giudice la valutazione della tempestività che il legislatore gli riserva. La Corte territoriale ha errato ancorando la verifica dei presupposti a elementi estrinseci alla disciplina dell’istituto e alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c.: omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica informatica) e terzo motivo (difetto di motivazione sul merito dell’addebito disciplinare). Assorbiti dall’accoglimento del primo.
Esito: accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Implicazioni pratiche
La pronuncia sposta il baricentro della rimessione in termini sul comportamento della parte, non su fattori esterni. La tempestività dell’istanza si misura dal momento in cui si palesa la necessità di compiere l’attività ormai preclusa e la parte ne acquisisce consapevolezza: non dall’eccezione di decadenza avversaria, né dalla soglia della decisione di rito. Per il difensore che subisca una decadenza per causa non imputabile — tipicamente un malfunzionamento o un attacco informatico che impedisce il deposito telematico nell’ultimo giorno utile — due regole operative: attivarsi immediatamente, senza attendere l’iniziativa della controparte o la prima udienza; e documentare in modo puntuale l’impedimento e la sua durata (rapporti di intervento tecnico, date, natura del guasto), perché è su tale immediatezza, e non sulla collocazione dell’istanza nel processo, che il giudice fonda la valutazione.