Buste paga provano credito di lavoro e spese legali non nuova domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12299 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, essendo obbligatoria la loro consegna al lavoratore ai sensi dell’art. 3 della l. n. 4 del 1953. Resta ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. L’art. 95, secondo comma, l. fall. consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza, senza che tali produzioni integrino domanda nuova. Non è pertanto nuova la richiesta delle spese legali liquidate in un titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda di insinuazione, quando tutti i fatti siano stati allegati e occorra solo determinare il quantum.

Il Fatto

Una lavoratrice proponeva insinuazione al passivo del Fallimento della società datrice per differenze retributive e per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi. Il curatore escludeva i crediti: quanto alle differenze retributive per difetto di prova, quanto alle spese legali perché richieste solo con le osservazioni al progetto di stato passivo e non con il ricorso di insinuazione.

Il Tribunale di Castrovillari, con decreto del 4 marzo 2021, rigettava l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., confermando l’esclusione per difetto di prova del credito retributivo e qualificando come nuova la domanda relativa alle spese legali. La lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell’art. 93, terzo comma, n. 2 e n. 3 l. fall., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l’opposizione nonostante la documentazione prodotta. Il motivo è fondato.

La Corte richiama la propria precedente decisione resa nella stessa procedura fallimentare, Cass. n. 17312 del 2022, e la giurisprudenza costante in tema di accertamento dello stato passivo. Le buste paga munite di firma, sigla o timbro del datore hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato. Il giudice di merito ha quindi erroneamente negato valore probatorio alle buste paga, non risultando che la procedura avesse contestato in modo puntuale e specifico le loro risultanze.

Quanto alle spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi, il collegio aderisce a Cass. n. 8836 del 2022, resa nella medesima vicenda fallimentare. L’art. 95, secondo comma, l. fall. consente il deposito di osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza: tali produzioni non assurgono a domande nuove. Poiché tutti i fatti erano già allegati e occorreva solo determinare il quantum, non sussisteva alcuna immutazione del thema decidendum.

Il secondo motivo, relativo alla produzione di documenti in sede di opposizione, resta assorbito. Il ricorso è accolto, il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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