Rinuncia al ricorso accettata e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 12298 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame nel merito dei motivi proposti. L’accettazione della rinuncia preclude la pronuncia sulle spese, operando il criterio derogatorio previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione assorbe ogni questione processuale e sostanziale, comprese le censure sulla giurisdizione e sulla legittimità costituzionale prospettate in via subordinata.

Il Fatto

Le parti erano controverse per reciproci addebiti di violazione delle distanze tra costruzioni relative a un immobile rurale. In primo grado e poi in appello la lite si era conclusa con la condanna della ricorrente ad arretrare fino a venti metri dal confine l’ampliamento e la sopraelevazione realizzati, e con il rigetto, per difetto di prova, della domanda riconvenzionale della stessa ricorrente volta al ripristino dei luoghi.

Avverso la sentenza di appello la soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. La controricorrente, erede della parte originaria, ha resistito. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo: la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, in data 2 aprile 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, con rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e accettazione della controricorrente. Questo sopravvenuto assetto dispositivo rende superfluo l’esame dei numerosi motivi proposti.

Il quadro processuale impone l’applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., che disciplina la rinuncia al ricorso in cassazione. La norma ricollega alla rinuncia, quando accettata, l’effetto estintivo del giudizio, con conseguente cessazione della pendenza senza valutazione di merito delle censure.

Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia. L’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. prevede infatti che, in caso di accettazione della rinuncia, non si proceda alla condanna. La scelta delle parti di comporre la lite in via transattiva giustifica dunque l’assenza di statuizione sul punto.

La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione, comprese le censure sulla giurisdizione e i profili di legittimità costituzionale della disciplina regionale prospettati in via subordinata. Il giudizio si chiude quindi con il solo dispositivo di estinzione, senza alcun esame dei motivi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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