Definizione agevolata anteriormente alla sentenza rende la pronuncia inutiliter data (Cass. civ. Sez. V n. 1696 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità a seguito di una domanda presentata anteriormente al deposito della sentenza della Corte di cassazione, rende la pronuncia medesima inutiliter data. L’estinzione del giudizio si produce automaticamente, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta al deposito in giudizio della comunicazione di avvenuta definizione regolare della lite; è semmai il contribuente a dover avanzare la richiesta di sospensione del processo. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza proposto in punto di spese di lite in relazione alla sentenza depositata dopo il perfezionamento della definizione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all’Ufficio di dare esecuzione alla condanna alle spese contenuta in una precedente pronuncia della Corte di cassazione, emessa nel giudizio di legittimità.

Il contribuente aveva messo in mora l’Ufficio ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo il pagamento delle spese liquidate in suo favore. L’Amministrazione aveva negato l’adempimento, rilevando che un coobbligato aveva presentato regolare istanza di definizione agevolata e versato l’importo della prima rata, con conseguente estinzione del processo. La questione giunge alla Suprema Corte per stabilire gli effetti della definizione sulla sentenza depositata successivamente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Ufficio è fondato. La controversia involge la verifica degli effetti, sulla sentenza di legittimità, della regolare domanda di definizione agevolata presentata dal coobbligato prima del deposito della pronuncia medesima.

La Corte richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate secondo cui la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia delle eventuali sentenze non passate in giudicato. Nel caso di istanza anteriore alla sentenza della Suprema Corte, la decisione deve considerarsi inutiliter data, sia essa favorevole o sfavorevole al contribuente.

Sul piano sostanziale, il comma 14 dell’art. 6 dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Nel caso concreto, la presentazione della domanda con versamento della prima rata, avvenuta prima del deposito della sentenza di cassazione, ha reso quest’ultima inutiliter data.

L’estinzione automatica del giudizio a seguito dell’adesione al condono comporta che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 13 dell’art. 6. Ne consegue che l’Ufficio, quale ricorrente nel giudizio di legittimità, non era tenuto a depositare l’istanza di definizione presentata dal contribuente: era semmai quest’ultimo a dover richiedere la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 dell’art. 6, mentre l’Amministrazione è tenuta a notificare soltanto l’eventuale diniego della definizione.

Da qui l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza proposto in relazione alla sentenza depositata successivamente al perfezionamento della definizione. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso in ottemperanza è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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