Calunnia assolutoria: parte civile, vizio di motivazione e rinvio agli effetti civili (Cass. pen. Sez. VI n. 27799 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile è legittimata a impugnare per cassazione la sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato di calunnia quando il giudice di appello abbia ignorato decisive risultanze documentali e abbia fondato il proprio convincimento su un recepimento acritico di assunti indiziari, incorrendo in vizio di motivazione e in travisamento della prova. È invece inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della parte civile che miri alla sola sostituzione della formula “perché il fatto non sussiste” con quella “perché il fatto non costituisce reato”, poiché tale eventuale accoglimento non arrecherebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile. L’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, consegue all’accertato vizio motivazionale senza travolgere l’assoluzione dell’imputato.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una denuncia querela presentata da due soggetti nei confronti del proprio difensore, ritenuto responsabile di patrocinio infedele e di truffa in relazione alla gestione di alcune cause civili. In particolare, i denuncianti assumevano che il legale non avesse dato loro tempestiva informazione sull’esito di un giudizio, non avesse messo in esecuzione la sentenza a essi favorevole, si fosse impropriamente dichiarato distrattario delle spese e degli onorari liquidati e avesse ottenuto dalle controparti un pagamento che non gli sarebbe spettato.

Instaurato il procedimento penale per calunnia a carico dei denuncianti, il G.u.p. del Tribunale di Brindisi assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Lecce confermava la decisione, ritenendo non provati né l’elemento oggettivo né quello soggettivo del reato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile, il professionista falsamente accusato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso, rilevando la fondatezza del primo motivo di doglianza, inerente al vizio di motivazione. Il giudice di appello, si osserva, ha omesso di considerare decisivi elementi di prova documentale presenti agli atti, i quali avevano peraltro indotto il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare a ritenere infondate le accuse, sostituendo a essi un recepimento acritico degli assunti indiziari proposti dall’imputato.

In particolare, la Corte territoriale non ha preso atto del mancato riscontro alla versione dei denuncianti offerto da alcune testimonianze, del contenuto di un fax con cui uno dei querelanti aveva trasmesso al legale le proprie coordinate bancarie su sua richiesta, nonché del contenuto delle missive immediatamente inviate dal professionista alle controparti. Ha inoltre pretermesso il valore di una scrittura privata a firma dei denuncianti, prodotta nel processo civile e da essi non contestata, con la quale gli stessi autorizzavano il difensore a riscuotere spese e onorari e a non dare esecuzione alla sentenza.

La Corte di appello ha altresì formulato un giudizio di inverosimiglianza della scrittura privata, senza considerare che i denuncianti non avevano mai allegato un abusivo riempimento del foglio in bianco e che la firma in calce era stata ritenuta autentica dal perito. Sotto altro profilo, ha fornito motivazione viziata da travisamento della prova in ordine al giudicato civile, anche in riferimento alla pretesa omissione del legale di mettere a disposizione dei clienti la sentenza e la sua copia esecutiva.

Quanto al secondo motivo, con cui la parte civile censurava la formula assolutoria adottata, la Corte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso diretto alla sola sostituzione della formula “perché il fatto non sussiste” con quella “perché il fatto non costituisce reato” non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in vista della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile, poiché l’assenza di un positivo accertamento sulla insussistenza del fatto esclude qualunque preclusione all’azione civile. Il terzo motivo resta assorbito, mentre il quarto, che riprende le censure già formulate nel primo, è fondato per le stesse ragioni.

In conclusione, la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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