Rapina, attenuante del danno di speciale tenuità e valutazione plurioffensiva (Cass. pen. Sez. VII n. 8204 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito. L’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. può trovare applicazione solo quando sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per rapina. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Corte territoriale aveva escluso l’attenuante valorizzando il valore della merce sottratta e la condotta tenuta dall’imputato. Il ricorso investe proprio questo punto, chiedendo alla Corte di legittimità di sindacare il diniego dell’attenuante.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è giudicato indeducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Il rilievo si fonda anche sul valore della merce sottratta, pari a euro 108,72.

Nel merito, la Corte richiama il proprio massimo consesso. Le Sezioni Unite n. 42124 del 27.06.2024 hanno chiarito che, in relazione al delitto di rapina, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può fondarsi sul solo modestissimo valore economico del bene sottratto. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia. La ragione sta nella natura plurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto.

Ne deriva che l’attenuante può essere applicata solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati. La Corte applica questo principio al caso concreto: risulta che l’imputato, per eseguire la rapina, ha commesso anche il reato di lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa. La Corte di appello aveva correttamente motivato, alla pagina indicata della relativa sentenza, l’assenza delle condizioni per il riconoscimento dell’invocata attenuante.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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