Cancellazione della società e successione dei soci nelle pretese azionate (Cass. civ. Sez. II n. 2127 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente e attiva un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni e i diritti non definiti in liquidazione si trasferiscono ai soci. Nel trasferimento rientrano anche i crediti azionati o azionabili in giudizio, purché il liquidatore non abbia manifestato la volontà di rinunciarvi con la mancata inclusione nel bilancio finale. La legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasmette automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., che li abilita a coltivare l’impugnazione anche se estranei ai precedenti gradi del processo.

Il Fatto

La società committente aveva conferito a un’impresa individuale la fornitura e la posa in opera di un soppalco per il proprio show room. Lamentando danni, ritardi e vizi, la società chiese la riduzione del prezzo ex art. 1668 cod. civ. e il risarcimento dei danni; l’imprenditore propose domanda riconvenzionale per il prezzo residuo e chiese di essere autorizzato a chiamare in manleva la subappaltatrice e la compagnia assicurativa.

Dichiarato il fallimento della subappaltatrice, il giudizio fu riassunto dai due soci della committente: la società, nel frattempo, era stata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale riconobbe la legittimazione dei soci, condannò l’imprenditore al risarcimento e i soci al pagamento del prezzo residuo; la Corte d’appello rigettò entrambe le impugnazioni. I soci hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe riesaminato d’ufficio la legittimazione attiva dei ricorrenti, benché il Tribunale avesse accertato, senza impugnazione sul punto, che la volontà dei soci di proseguire il giudizio era stata espressa nella delibera assembleare, con conseguente trasmissione successoria della pretesa.

La Corte reputa il motivo fondato e richiama il principio consolidato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 12.03.2013. La cancellazione della società dal registro delle imprese è ora senz’altro produttiva dell’effetto estintivo, che opera in coincidenza con la cancellazione stessa. All’estinzione dell’ente consegue un meccanismo successorio sui generis, che coinvolge i soci: le obbligazioni si trasferiscono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità anteriore.

Quanto ai rapporti attivi, il Collegio ribadisce che ai soci si trasferiscono i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Restano invece escluse le mere pretese, ancorché azionate o azionabili, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione avrebbe richiesto un’attività ulteriore del liquidatore: il mancato espletamento di tale attività vale come rinuncia. Nel caso di cancellazione sopravvenuta a causa già iniziata, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce automaticamente ex art. 110 cod. proc. civ., che comprende ogni «altra causa» di venir meno della parte, idonea a ricomprendere l’estinzione dell’ente collettivo; trovano applicazione anche le norme sull’interruzione del processo.

Su queste basi, la motivazione d’appello non si è conformata ai principi richiamati: ha negato la legittimazione dei soci a coltivare l’impugnazione della statuizione di parziale accoglimento della pretesa risarcitoria, violando il giudicato formatosi sull’accertamento, non impugnato, dell’intervenuta volontà dei soci di proseguire il giudizio. Il ricorso è accolto, assorbiti gli altri motivi; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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