Responsabilità professionale avvocato e spese: onere allegazione nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 24097 del 28.08.2025)

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Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la doglianza che censura il nesso causale tra la condotta del difensore e il pregiudizio lamentato, riproponendo una valutazione di fatto già compiuta dal giudice del merito, è inammissibile ex articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quando la sostanza della censura è fattuale. La motivazione è apparente soltanto quando l’apparato argomentativo è del tutto inidoneo a far emergere la ratio decidendi, non quando risulti sintetico o non condiviso. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve soltanto quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione; la motivazione è doverosa solo quando si aumentino o diminuiscano ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale asseritamente subiti per la condotta del proprio difensore, che non era comparso all’udienza di prima comparizione nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Da ciò, secondo l’attore, erano derivate la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto e il rinvio alla precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini di cui all’articolo 183, sesto comma, cod. proc. civ. Il professionista aveva chiamato a manleva la propria compagnia assicuratrice.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato in termini probabilistici il nesso causale tra la condotta negligente e il danno. La Corte d’appello aveva confermato con sentenza n. 1071/2023. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria; nessuna delle controparti si è difesa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava, ex articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli articoli 112, 115, 116 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per omesso esame e motivazione meramente apparente; in subordine, ex articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 2236 e 1176 cod. civ. Il ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello avesse fornito motivazione apparente nell’escludere il nesso causale e nel rigettare la domanda di rimborso del compenso versato al difensore.

La Corte ha qualificato la censura su un duplice piano. Quanto al vizio motivazionale ex articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il motivo è palesemente infondato vista l’articolazione dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata. Quanto al profilo ex articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sostanza della doglianza è in realtà fattuale, perché investe la ricostruzione del nesso causale, onde incorre ictu oculi nell’inammissibilità. La Corte ha così ribadito che il vizio di motivazione rileva solo quando l’argomentazione sia del tutto inidonea a esternare la ratio decidendi, non quando risulti semplicemente non condivisibile.

Il secondo motivo denunciava, ex articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli articoli 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente, in relazione alla quantificazione delle spese processuali applicando i valori medi dello scaglione di valore.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione delle spese successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione. La motivazione è doverosa soltanto quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, per rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura (Cass. n. 89 del 7/01/2021; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 14198 del 5/05/2022). Nel caso concreto, il primo giudice non ha violato i limiti di legge e il giudice d’appello ha rigettato il motivo con motivazione non apparente, aggiungendo che l’applicazione dei valori medi era quantificazione congrua anche in considerazione del pregio dell’opera prestata.

La Corte ha inoltre escluso la dedotta violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice d’appello ha correttamente inteso il motivo come denuncia della normativa sulla quantificazione delle spese e l’ha disatteso con motivazione riferibile anche alla posizione della compagnia assicuratrice. Il ricorso è stato quindi rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, le controparti non essendosi difese, con la conseguente declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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