Cancellazione dal visto di conformità: niente retroattività per il reato finanziario (TAR Puglia n. 245 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e all’asseverazione di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, disposta per la pendenza di un procedimento penale per reati finanziari, configura una misura di matrice sanzionatoria la cui efficacia non può operare retroattivamente, ma decorre dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione. La pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta integra una causa di esclusione dalla platea dei soggetti abilitati, rilevando non la colpevolezza dell’interessato ma l’oggettiva inopportunità che un soggetto sub iudice per gravi reati finanziari eserciti una funzione che richieda affidabilità nei confronti dell’Erario.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la sua cancellazione dall’elenco, con decorrenza retroattiva dal 14 ottobre 2024, nonché la nota di avvio del procedimento nella parte in cui preannunciava la cessazione dell’iscrizione con efficacia retroattiva e la pretesa irregolarità dei visti successivamente apposti. Il provvedimento traeva origine dalla pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto a permanere nell’elenco, ovvero, in subordine, il diritto a un riesame pieno e non automatico della propria posizione, con esclusione di ogni effetto retroattivo e di ogni travolgimento dei visti già rilasciati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha richiamato e condiviso l’orientamento cautelare già espresso dalla stessa Sezione, riproducendone il contenuto. In primo luogo, il Collegio ha ritenuto che il reato di bancarotta fraudolenta rientri nell’ambito dell’ampia categoria dei reati finanziari, inclusiva di condotte significativamente pericolose per il mercato e l’economia nazionale, ex art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164/1999. Tale disposizione non configura una sanzione penale né un giudizio di colpevolezza anticipato, bensì un criterio di affidabilità soggettiva riferito a chi intende esercitare una funzione ausiliaria dell’Amministrazione finanziaria.
Quanto alla rilevanza della mera pendenza del procedimento penale, il Collegio ha escluso che assuma rilievo la colpevolezza dell’interessato. In conformità alla ratio legis, ciò che conta è l’oggettiva inopportunità che un soggetto sub iudice per gravi reati finanziari possa esercitare una funzione che richieda affidabilità nei confronti dell’Erario e del contribuente. Il Giudice ha altresì escluso la pertinenza della dedotta assenza di provvedimenti disciplinari, in ragione dell’autonomia dei rispettivi poteri amministrativi.
Il TAR ha invece accolto la censura relativa alla disposta efficacia retroattiva della cancellazione. La misura, avendo natura sanzionatoria, deve produrre effetti dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione e non già da una data antecedente. L’efficacia ex nunc della cancellazione comporta, di conseguenza, che non possano essere travolti i visti di conformità rilasciati dal professionista prima dell’adozione del provvedimento.
In esito alla delibazione cautelare, il Tribunale ha accolto in parte l’istanza, nei sensi e nei limiti della motivazione, e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Nota della Redazione
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