La mancata sottoscrizione del contratto individuale esclude la conservazione del trattamento economico durante l’aspettativa speciale (TAR Puglia n. 244/2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare di sospensione del trattamento economico del militare collocato in aspettativa speciale in attesa del transito nei ruoli del personale civile è legittima quando il provvedimento di transito sia stato adottato e il dipendente non abbia sottoscritto il contratto individuale di lavoro né assunto effettivamente servizio. In tale ipotesi, la successiva rinuncia al transito e la cessazione dal servizio permanente confermano la correttezza dell’interruzione delle competenze economiche, con la conseguenza che l’istanza cautelare incidentale deve essere respinta per carenza del fumus boni juris.
Il Fatto
Un militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, impugnava la nota del Ministero della Difesa con cui gli veniva comunicata l’interruzione delle competenze economiche a far data dal mese di gennaio 2026, in connessione con il procedimento di transito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione.
La controversia, inizialmente radicata dinanzi al TAR Lazio, era stata riassunta dinanzi al TAR Puglia, dichiaratosi competente ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, evidenziando il diritto alla conservazione del trattamento economico durante il periodo di aspettativa speciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato nel merito l’istanza cautelare, incentrata sulla verifica del requisito del fumus boni juris.
Il Tribunale ha osservato che la sospensione del trattamento economico era stata correttamente disposta in conseguenza del provvedimento del 14 ottobre 2025, con il quale era stato disposto il transito del militare nei ruoli civili. Tale presupposto risultava determinante, in quanto il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto individuale di lavoro né aveva assunto servizio presso l’Amministrazione di destinazione.
Il Collegio ha poi valorizzato la circostanza sopravvenuta della rinuncia al transito, intervenuta il 6 marzo 2026, seguita dalla cessazione dal servizio permanente effettivo e dal collocamento in congedo assoluto il 7 aprile 2026. Tale comportamento ha confermato, ad avviso del Tribunale, la legittimità dell’interruzione delle competenze economiche, privando di consistenza la pretesa cautelare del ricorrente.
La natura prettamente fattuale della valutazione e la mancanza di un fumus fondato hanno condotto al rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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