D.i.a. a sanatoria e silenzio-inadempimento: improcedibilità e inammissibilità (TAR Lazio n. 208 del 07.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consolidamento della d.i.a. a sanatoria determina la cessazione del silenzio-inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di esecuzione dell’ordine di demolizione, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto avverso l’inerzia. La d.i.a. non è istanza di avvio di un procedimento concluso in forma tacita, ma dichiarazione privata di intraprendere un’attività assentita direttamente dalla legge: l’unica tutela del terzo leso è l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti rivolti contro la nota comunale che si limiti a confermare la liceità dell’intervento, atto meramente confermativo e privo di autonoma lesività.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello del controinteressato, ha interesse alla rimozione di abusi edilizi sanzionati dal Comune con ordinanza di demolizione n. 328 del 7 ottobre 2008, consistenti in una rampa in cemento armato e in un terrapieno sorretto da muri di sostegno destinato ad area di parcheggio. L’ordinanza, impugnata dal controinteressato, è stata dichiarata perenta con decreto presidenziale del 2 marzo 2015.

Dopo un’istanza dell’8 luglio 2016 e una diffida dell’8 settembre 2016 rimaste senza riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Il controinteressato ha eccepito l’improcedibilità per l’intervenuta presentazione di una d.i.a. a sanatoria dell’8 novembre 2016, ritenuta ammissibile dal Comune con nota prot. n. 2789 del 19 gennaio 2017 nella parte relativa all’area a parcheggio. Contro tale nota il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di differimento della trattazione. Il dedotto malfunzionamento della piattaforma telematica non è supportato da alcun elemento probatorio e, in ogni caso, non ha impedito la presentazione dell’istanza di rinvio né il deposito degli scritti asseritamente non caricati.

Nel merito, il ricorso introduttivo è improcedibile: il silenzio-inadempimento è venuto meno per effetto della presentazione e del consolidamento della d.i.a. del novembre 2016, che ha legittimato a sanatoria le opere indicate, come confermato dalla nota municipale del gennaio 2017.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale qualifica la d.i.a. non come istanza di parte per l’avvio di un procedimento conclusosi in forma tacita, ma come dichiarazione di volontà privata di intraprendere un’attività ammessa direttamente dalla legge, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 8800 del 2025, sez. II, n. 7280 del 2025 e sez. II, n. 2807 del 2025. Il terzo leso può sollecitare le verifiche dell’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., unica forma di tutela, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2829 del 2024 e sez. IV, n. 3275 del 2021.

Nella specie, la nota municipale impugnata ha tenore meramente confermativo della liceità dell’intervento ed è intervenuta oltre il termine di trenta giorni per il consolidamento della d.i.a. Il ricorrente non ha chiesto l’intervento in autotutela né impugnato il relativo silenzio. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti, rivolti contro un atto privo di autonoma lesività, anziché contro l’inerzia sull’esercizio del potere di riesame mai sollecitato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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