Canone pubblicitario provinciale autonomo rispetto all’imposta comunale sulla pubblicità (Cass. civ. Sez. II n. 7426 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici (CRPCIPS), dovuto all’ente proprietario della strada, ha natura di corrispettivo e non di tributo. Esso si distingue dal canone per l’occupazione e l’uso di spazi e aree pubbliche (COSAP), che riguarda le occupazioni su beni demaniali o del patrimonio indisponibile, e non è assorbito dall’imposta comunale sulla pubblicità, che ha natura tributaria e presupposti propri. La regola dell’assorbimento dettata dall’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale opera unicamente per la COSAP. Ne consegue che il giudice di merito, investito dell’opposizione all’avviso di pagamento, deve accertare quale dei due canoni sia stato concretamente richiesto dall’ente impositore.

Il Fatto

Una società ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, per avere installato su strada provinciale insegne e cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione della Provincia. L’opposizione investiva anche l’avviso di pagamento del canone annuale riferito agli anni dal 2007 al 2012, emesso per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

La società ha sostenuto che, trovandosi i cartelli in prossimità del centro abitato, la competenza al rilascio dell’autorizzazione e la legittimazione a pretendere i canoni spettavano al Comune e non alla Provincia. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte di appello ha accolto in parte il gravame, annullando l’avviso di pagamento e derubricando l’infrazione, sul rilievo che il versamento degli oneri pubblicitari al Comune aveva assolto ogni obbligo verso la Provincia. La concessionaria del servizio di riscossione ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, dell’art. 53 del Regolamento di esecuzione, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento provinciale. La ricorrente assume che la somma richiesta costituiva il canone per il rilascio del provvedimento di competenza per gli impianti pubblicitari e segnaletici, previsto dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale, e non un canone di occupazione.

La Corte condivide le argomentazioni del ricorso. Il regolamento provinciale, già nella sua intitolazione, distingue nettamente il canone per l’occupazione e l’uso di spazi e aree pubbliche dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione degli impianti. Il primo è previsto per le occupazioni su aree demaniali o del patrimonio indisponibile, o gravate da servitù pubblica di passaggio; il secondo è dovuto per le occupazioni che avvengono al di fuori di esse, ma nelle fasce di rispetto delle strade provinciali. Diversi sono dunque i presupposti oggettivi dei due prelievi.

Il giudice di appello, pur dando atto che le somme richieste concernevano il canone per l’occupazione e l’installazione di impianti pubblicitari, ha omesso di accertare quale dei due canoni fosse effettivamente dovuto. Tale accertamento è decisivo. L’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere la facoltà di sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con un canone, si riferisce alle somme dovute per l’occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, non anche al rilascio dell’autorizzazione e all’installazione dell’impianto collocato nelle fasce di rispetto.

La Corte esclude altresì che l’obbligo di versare il canone alla Provincia sia inciso dalla regola dell’assorbimento di cui all’art. 24, comma 5, del regolamento provinciale, dettata unicamente per la COSAP. Né rileva il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni: l’imposta ha natura di tributo e presupposti propri, consistenti nella astratta attitudine del messaggio pubblicitario ad ampliare la clientela, mentre il canone previsto dal regolamento costituisce il corrispettivo per la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico alla viabilità e per le verifiche di compatibilità dell’impianto con la sicurezza stradale.

La Corte richiama in proposito il principio della cumulabilità dell’imposta sulla pubblicità con la TOSAP o la COSAP, precisando che la sostituzione dell’imposta con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’emanazione di un apposito regolamento, in difetto del quale vige la regola della cumulabilità (Cass. n. 19027 del 2023; Cass. n. 11673 del 2017; Cass. n. 13476 del 2012). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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