Litisconsorzio necessario parziale: no alla separazione se le domande sono pregiudiziali (Cass. civ. Sez. II n. 7428 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di più domande proposte dalle parti, alcune soggette a litisconsorzio necessario e altre no, il giudice d’appello che rilevi la mancata integrazione del contraddittorio deve separare le cause e rimettere al primo giudice solo quelle assoggettate a tale regime, esaminando i motivi di impugnazione relativi alle altre. La separazione è però esclusa quando tra le domande sussista un rapporto di pregiudizialità o un profilo di necessario collegamento logico-giuridico, perché l’aspirazione alla speditezza processuale non può prevalere sull’esigenza di evitare sentenze fra loro in conflitto. La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio travolge anche la statuizione sulle spese del primo grado, con nuova liquidazione delle stesse per il doppio grado di merito.

Il Fatto

Un’attrice convenne in giudizio il vicino per ottenere il rilascio del proprio immobile e la demolizione di un locale asseritamente costruito su area condominiale. Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale. Il Tribunale accolse in parte la domanda principale, condannando alla consegna delle chiavi e al risarcimento del danno, e in parte la riconvenzionale, riconoscendo al convenuto il saldo dei lavori di ricostruzione dello stabile.

Gli eredi dell’attrice proposero appello. La Corte d’appello di Napoli, constatata la violazione del litisconsorzio necessario per l’omessa presenza di tutti i comproprietari, dichiarò l’integrale nullità della sentenza di primo grado e rimise le parti davanti al Tribunale, compensando integralmente le spese dei due gradi. Gli appellanti ricorsero per cassazione, dolendosi del fatto che la nullità fosse stata estesa all’intera decisione anziché alla sola domanda di demolizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la regola applicabile al riparto tra giudice d’appello e giudice di primo grado in caso di litisconsorzio necessario pretermesso. Il principio, risalente a una pronuncia del 1981 e consolidatosi in decisioni successive, circoscrive la rimessione al primo giudice alle sole ipotesi di art. 354 cod. proc. civ., perché la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. determina una sentenza inutiliter data, inidonea a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione plurilaterale unitaria.

La giurisprudenza richiamata ha poi esteso tale regola al caso in cui una domanda riconvenzionale affianchi quella principale e solo rispetto a quest’ultima risulti violata l’integrità del contraddittorio. In tale evenienza, in presenza di domande autonome, il giudice d’appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al primo grado unicamente quella affetta dal vizio.

Il collegio richiama quindi la più recente definizione della regola iuris: quando tra le plurime domande non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la rimessione al primo giudice opera solo per le domande soggette a litisconsorzio necessario, mentre le altre vanno esaminate nel merito dall’appello. La Corte precisa però il limite invalicabile di tale criterio: l’esigenza di speditezza processuale, che imporrebbe la separazione, cede di fronte alla presenza di un rapporto di pregiudizialità o di collegamento logico-giuridico tra le domande, poiché la separazione produrrebbe sentenze fra loro in conflitto e un irragionevole protrarsi della lite.

Nel caso concreto i ricorrenti non possono invocare la separazione. Il diritto al saldo dei lavori di ricostruzione dello stabile, oggetto della riconvenzionale, è condizionato all’esito della domanda di demolizione del manufatto: se questo fosse riconosciuto illegittimo e ne fosse ordinata la demolizione, gli eredi del convenuto non avrebbero diritto al rimborso e dovrebbero assicurare il ripristino. La riconvenzionale è dunque condizionata dalla domanda principale e la separazione non era consentita.

Infine, quanto alle spese, la Corte conferma che la declaratoria di nullità della decisione di primo grado impone all’appello di riesaminare la domanda nel merito e di procedere a una nuova liquidazione delle spese per il doppio grado, con esclusione di qualsiasi conferma della statuizione annullata. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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