Canone unico non dovuto per occupazione di terre di proprietà collettiva (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 125 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi 816-827, della legge n. 160/2019, non trova applicazione in caso di occupazione, anche abusiva, delle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 168/2017, salvo che le stesse siano divenute di proprietà dell’ente. Il presupposto impositivo delineato dall’art. 1, comma 819, lettera a), limitato alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, non è estensibile ai beni collettivi, ai quali l’assimilazione demaniale opera sul solo piano del regime di circolazione e non su quello della titolarità. La mancata debenza del canone non esonera l’ente dall’attività di vigilanza volta a porre termine alle occupazioni abusive e dal completamento del procedimento di legittimazione, con conseguente obbligo di pagamento del canone di natura enfiteutica da parte del soggetto legittimato.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Calvi dell’Umbria ha formulato una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica, trasmessa alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Il quesito concerne la possibilità di applicare il canone unico patrimoniale alle occupazioni permanenti o temporanee di una specifica categoria di beni collettivi: le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, individuate dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 168/2017.
L’ente ha sostenuto che tali beni non rientrino nelle categorie del demanio e del patrimonio indisponibile richiamate dalla norma istitutiva e che, pertanto, il canone non sia dovuto. Il Comune ha richiamato la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte su analoga questione. La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sul piano soggettivo, essa è stata sottoscritta dal legale rappresentante di uno degli enti elencati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sul piano oggettivo, il quesito è formulato in termini di generalità e astrattezza, verte sull’interpretazione di una disposizione in tema di entrate degli enti locali e non interferisce con altre funzioni del giudice contabile o di altri plessi giurisdizionali. La Sezione ha precisato che il parere riguarda la sola fattispecie dell’art. 1, comma 819, lettera a), relativa all’occupazione di aree demaniali o del patrimonio indisponibile, restando estranea la lettera b), concernente la diffusione di messaggi pubblicitari.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il regime giuridico dei beni collettivi. La legge n. 168/2017 riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e ne connota il regime in termini di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Il legislatore non ne offre una definizione generale, sicché spetta all’interprete valutarne la compatibilità con le diverse norme dell’ordinamento. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che assimila i beni di proprietà collettiva a quelli demaniali quanto a regime di circolazione.
Tale assimilazione, ha precisato la Corte, non opera però sul piano della titolarità né su quello dell’amministrazione. Il demanio civico è assoggettato al regime demaniale pur appartenendo a comunità di persone e non al comune; i beni collettivi sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari, muniti di personalità giuridica di diritto privato, e solo in via residuale dai comuni. Il demanio comunale e il demanio civico restano pertanto distinti.
La Sezione ha aderito alla conclusione della deliberazione n. 86/2024/SRCPIE/PAR della Sezione regionale per il Piemonte, secondo cui non si rinvengono elementi testuali che consentano di estendere il prelievo all’occupazione di beni diversi da quelli del demanio e del patrimonio indisponibile degli enti locali. La Corte ha poi distinto la disciplina del canone unico da quella della TOSAP: la Cassazione, in relazione a quest’ultima, aveva ricondotto i terreni gravati da usi civici al patrimonio indisponibile, ma muoveva dalla qualificazione tributaria della tassa, non riproducibile per il canone unico, la cui natura è discussa e oggetto di rinvio pregiudiziale. L’art. 1, comma 816, che rende il canone comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio, e l’assenza di norme di coordinamento con la disciplina speciale delle occupazioni di terre di uso civico, confermano la non sovrapponibilità dei due regimi, essendo la verifica delle occupazioni attribuita alla Regione.
La Corte ha quindi concluso per la non debenza del canone unico in caso di occupazione delle terre di originaria proprietà collettiva, salvo che le stesse siano divenute di proprietà dell’ente. Ha infine ribadito che ciò non esonera l’ente dalla vigilanza per porre termine alle occupazioni abusive né dal completamento del procedimento di legittimazione, con obbligo di pagamento del canone enfiteutico da parte del legittimato, richiamando l’imprescrittibilità degli usi civici.
Nota della Redazione
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