Pensione di reversibilità al figlio studente estero: irrilevante la spendibilità del titolo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 232 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della quota di pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903/1965, è sufficiente la prova che, alla data del decesso del genitore, il figlio frequentasse effettivamente un ciclo di studi secondari o universitari, risultando a carico del de cuius e privo di lavoro retribuito. La valutazione dello status di studente non può essere subordinata all’accertamento della spendibilità o utilizzabilità in Italia del titolo di studio conseguito all’estero, requisito non previsto dalla disciplina in materia. In caso di decesso del genitore intervenuto tra due ordini di studi, il figlio conserva lo status di studente ove l’iscrizione al ciclo successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile. La mancata definizione della domanda amministrativa, in presenza di formale diffida e di provata inerzia dell’ente, integra il silenzio-rifiuto e radica il presupposto processuale del ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un titolare di pensione diretta di inabilità deceduto nel gennaio 2021, ha chiesto all’INPS la quota di pensione di reversibilità spettante al figlio studente maggiorenne non autosufficiente, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Alla data del decesso aveva ventun anni, era a carico del genitore ed era iscritta a un programma di preparazione universitaria presso un istituto di formazione estero.
Dopo reiterati solleciti e una formale diffida rimasta inevasa, la ricorrente ha adito il giudice del lavoro, che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per asserita inidoneità della domanda amministrativa e, nel merito, la carenza dello status di studente, per incompletezza della documentazione e per la ritenuta irrilevanza del percorso formativo svolto all’estero.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare. L’istituto previdenziale non ha esaminato la domanda nei termini di conclusione del procedimento; l’unica comunicazione in atti si limita a dare atto di un sollecito a un ufficio interno. Su tale condotta si è formato il silenzio-rifiuto, che integra il presupposto processuale richiesto dall’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 22 della legge n. 903/1965, che riconosce ai figli superstiti a carico e non titolari di lavoro retribuito la pensione di reversibilità, elevando il limite di età a ventun anni per la scuola media professionale e fino al ventiseiesimo anno per la frequenza universitaria. Nel caso concreto, la documentazione prodotta, assistita da traduzioni ufficiali, ha attestato l’iscrizione della ricorrente al programma biennale di preparazione universitaria e la sua successiva ammissione al corso di laurea triennale, con superamento regolare degli esami.
Il passaggio decisivo riguarda la posizione intermedia tra due cicli di studi. La Corte ha applicato il principio secondo cui, se il decesso del genitore cade tra il diploma secondario e l’università, il figlio conserva lo status di studente purché l’iscrizione al ciclo successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile. Ha richiamato, in termini, Corte dei conti, Sez. I App., sentenza n. 114/2023, e la circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015, paragrafo 4.3. Il periodo formativo frequentato alla data del decesso costituisce, dunque, prosieguo della medesima carriera.
La Corte ha poi escluso ogni rilievo alla nota del MIUR prodotta dall’istituto, in quanto priva di sottoscrizione, generica e contraddittoria, e quindi sfornita di valore probatorio. Ha inoltre stigmatizzato l’anomala condotta processuale dell’ente, che prima aveva annunciato la liquidazione della prestazione e poi aveva reiterato la domanda di rigetto.
Da ultimo, il giudice ha fissato il principio di più ampia portata: ai fini della reversibilità è sufficiente la prova della effettiva frequenza di un ciclo di studi, restando irrilevante la spendibilità in Italia del titolo conseguito all’estero, requisito non previsto dalla disciplina. Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del 20% della pensione dal 1° febbraio 2021 e condanna dell’INPS alle spese, liquidate in euro 3.000,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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