Contribuzione per medici convenzionati pre-ruolo: prescrizione e annullamento della delibera di riconoscimento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 167 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale riconoscimento, da parte dell’ente sanitario, del servizio reso in regime di convenzione ai fini previdenziali non radica automaticamente un obbligo contributivo ove la relativa deliberazione sia stata annullata dall’organo di controllo con provvedimento non impugnato e divenuto definitivo. L’attività svolta prima dell’inquadramento in ruolo, disposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985 senza effetti retroattivi, rimane soggetta al regime giuridico e previdenziale proprio del rapporto convenzionale, con esclusione dell’applicazione della speciale disciplina di differimento dei termini di prescrizione di cui al comma 10-bis dell’art. 3 della legge n. 335/1995, riservata ai soli dipendenti pubblici. Ne consegue che, per i rapporti convenzionali, il diritto alla contribuzione è soggetto all’ordinario termine di prescrizione, la cui decorrenza non è differita da tale previsione.

Il Fatto

Un medico, assunto in ruolo solo dal 1° agosto 1986, aveva svolto nei tre anni precedenti attività di assistente presso un Pronto soccorso in regime di convenzione con la locale unità sanitaria. Con deliberazione del 1989 l’ente aveva riconosciuto quel servizio ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa Pensioni Sanitari e all’INADEL, ma il provvedimento era stato annullato dal Comitato regionale di controllo nel 1990, senza impugnazione.

Il lavoratore, dopo aver conseguito la pensione nel 2020 senza il computo di quel triennio, aveva agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la contribuzione figurativa, la riliquidazione della prestazione e il risarcimento del danno. La Sezione regionale aveva declinato la giurisdizione solo per il trattamento di fine servizio e respinto nel merito le altre domande, ritenendo caducato il presupposto giuridico delle pretese per effetto dell’annullamento. Il medico aveva proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello contabile ha ricostruito la vicenda in fatto, evidenziando che l’inquadramento straordinario in ruolo era avvenuto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985, norma che escludeva espressamente ogni effetto retroattivo e ogni riconoscimento di anzianità per il periodo anteriore. L’attività svolta dal 1983 al 1986 doveva, pertanto, essere qualificata come rapporto convenzionale, con la conseguenza che il relativo regime previdenziale restava quello proprio di tale tipo di rapporto.

In tale quadro, la delibera n. 699/1989, che pure aveva disposto il riconoscimento del servizio convenzionato ai fini previdenziali, era stata annullata dal Comitato regionale di controllo con provvedimento del 21 febbraio 1990 per violazione di legge ed eccesso di potere. Tale atto, mai impugnato, era divenuto definitivo e la Corte ne ha tratto il convincimento che il presupposto giuridico delle domande dell’appellante fosse venuto meno.

Quanto al merito della pretesa, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente sanitario. L’attività convenzionale era cessata il 31 luglio 1986, mentre la richiesta di contribuzione era stata formulata soltanto nel 2020. La Corte ha escluso che potesse trovare applicazione la disciplina di cui al comma 10-bis dell’art. 3 della legge n. 335/1995, il quale differisce il termine di prescrizione solo per le gestioni dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualifica non attribuibile al medico per il periodo pre-ruolo, svolto in regime convenzionale.

L’appello è stato, conseguentemente, respinto, restando assorbite le ulteriori censure, ivi incluse quelle istruttorie e quelle relative al difetto di giurisdizione eccepito dall’ASL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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