Ammessa società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 198 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 interviene nel passaggio tra la determinazione pubblicistica dell’ente di assumere la qualità di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario, sicché il suo oggetto resta circoscritto ai presupposti giuridici ed economici della scelta e non si estende alla successiva costituzione o acquisizione della partecipazione. Nei casi in cui l’operazione sia imposta all’ente dalla scelta già compiuta dall’ente di governo dell’ambito, i margini di discrezionalità residui sono ridotti e l’onere motivazionale può ritenersi assolto mediante rinvio per relationem agli atti del piano e alla relazione di affidamento, purché sorretti da un piano economico finanziario asseverato e da un’analisi comparativa delle soluzioni gestionali. La Sezione rende parere positivo con precisazioni quando residuino oneri di monitoraggio a carico dell’ente e profili motivazionali non sviluppati.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell’11 settembre 2025, con la quale ha preso atto della delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord n. 11 del 4 giugno 2025, recante affidamento in in house providing della gestione integrata dei rifiuti urbani a una società non ancora costituita, denominata ai fini dell’operazione Newco SpA, per una durata di quindici anni.
L’ente partecipa alla Newco in via indiretta, per il tramite della società Azienda Gardesana Servizi SpA, della quale è socio con una quota del 5% e sulla quale esercita il controllo analogo. All’esito dell’operazione il Comune assume la qualifica di socio con un impegno di competenza pari a euro 21.090,68, somma stanziata nel bilancio di previsione e trasferita alla società partecipata perché proceda, per conto dell’ente, alla sottoscrizione delle quote. La questione giunge alla Sezione perché la novella legislativa impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione assegnata alla Corte dei conti dalla legge n. 118/2022, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha scandito la sequenza dell’autonomia contrattuale pubblica: la determinazione dell’ente di assumere la veste di socio, di natura pubblicistica, e la sua traduzione in attuazione attraverso atto costitutivo, statuto e contratto di acquisto. Il controllo si colloca esattamente tra le due fasi e ha parametri, tempi ed esiti individuati dal legislatore, con termine di sessanta giorni. La fattispecie rientra nel perimetro applicativo, perché l’ente acquista la qualità di socio in via indiretta in una nuova società.
Sul piano della normativa di settore, la Sezione osserva che il quadro statale e regionale lascia margini di manovra molto ristretti. Il d.lgs. n. 201/2022 e l’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riservano agli enti di governo dell’ambito le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento, con obbligo di adesione degli enti locali; la legge regionale n. 52/2012 attribuisce ai Consigli di bacino le funzioni programmatorie e di indirizzo. L’ente procedente deve quindi aderire alla modalità già individuata in sede di bacino.
Quanto ai requisiti degli artt. 7 e 8 Tusp, l’atto è adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente alla modalità prescritta. I vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp sono soddisfatti: la società per azioni è tipologia ammessa e l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale, con requisito di stretta inerenza alle finalità istituzionali.
Sulla sostenibilità finanziaria la Sezione distingue il profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario, da quello soggettivo, riferito alla situazione dell’ente e ai profili di onerosità indiretta. Il piano economico finanziario asseverato evidenzia una crescita dell’EBITDA, indicatori reddituali adeguati e un margine di struttura stabile. Sotto il profilo soggettivo la copertura è attestata nel bilancio 2025-2027, ma mancano specifiche indicazioni sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: da qui la precisazione del paragrafo 3.3, che rimette all’ente il monitoraggio dell’evolversi della situazione economica della società e l’accantonamento di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011.
La convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità risultano assolte per relationem agli atti del Consiglio di bacino, che contengono un’analisi di benchmark su affidamenti per gara, affidamenti a società in house e società miste, fabbisogni standard e dati ISPRA. Non risulta invece motivata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e anche su questo punto la Sezione formula apposita precisazione. Il parere è pertanto positivo allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5.
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