Carta di credito universitaria e obbligo di rendiconto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 35 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli atenei, l’attribuzione di una carta di credito dell’amministrazione a determinati soggetti apicali, destinata a pagamenti rientranti nella loro sfera di controllo, integra una ipotesi di maneggio diretto del denaro pubblico e determina in capo al titolare l’assunzione della qualifica di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. Il rilievo non si estende però al merito della gestione: la sua regolarità va valutata secondo il regolamento interno vigente al momento di ciascun pagamento. Ne deriva che le spese sostenute in conformità del precedente regolamento, che non limitava l’utilizzo dello strumento alle sole spese di missione, non generano irregolarità, se destinate a finalità istituzionali. L’autorizzazione già rilasciata dal Direttore Amministrativo conserva infine validità dopo l’introduzione della figura del Direttore Generale, in assenza di revoca o modificazione, dovendosi considerare solo un adeguamento formale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018 di un’agente contabile di un ateneo, titolare di una carta di credito aziendale e responsabile di un servizio di relazioni internazionali. Il magistrato relatore, con la relazione depositata nel 2024, aveva prospettato la irregolarità della gestione sotto due profili: l’assenza di un valido titolo legittimante l’intestazione della carta, per mancanza della prescritta autorizzazione del Direttore Generale, e l’inammissibilità di alcune spese, segnatamente quelle per quote associative e iscrizioni a un convegno internazionale, sostenute per due collaboratori.

La convenuta si costituiva eccependo in via preliminare di non essere qualificabile come agente contabile, e nel merito la piena regolarità della gestione. La Procura Regionale, nelle conclusioni, conveniva sulla riconducibilità delle spese a finalità istituzionali e limitava l’irregolarità alla sola posta relativa a una missione di dicembre, ritenuta priva di titolo dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Il giudizio approdava così alla decisione della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare sulla qualifica soggettiva. L’ateneo aveva disciplinato fin dal 2007 la gestione diretta di carte di credito da parte degli organi amministrativi e burocratici, per il più fluido espletamento delle attività istituzionali. Tale scelta configura una ipotesi gestionale di maneggio diretto del denario pubblico, ragionevolmente ricondotta alla gestione contabile in senso stretto, con conseguente assoggettamento del titolare all’obbligo di resa del conto giudiziale, come previsto dalle norme regolamentari interne.

La conclusione, osserva la Sezione, non contrasta con il precedente della Corte conti, Sez. Lazio n. 302/2024, richiamato dalla difesa, che pure aveva escluso che l’utilizzo di una carta di credito comporti ex se l’assunzione della qualifica di agente contabile. Quel pronunciamento aveva però riservato la qualifica ai casi di gestione affidata in senso stretto e, nella specie, l’attribuzione della carta avveniva in favore di soggetti apicali per pagamenti ricadenti nella loro sfera di controllo, con sostanziale coincidenza tra funzione di ordinazione e funzione di pagamento della spesa.

Nel merito, la Corte ricostruisce le due poste contestate. Quanto alle spese per quote associative e iscrizioni al convegno, il nuovo Regolamento per l’utilizzo della carta di credito e della carta prepagata, che limitava le spese ammissibili a quelle per missione e richiedeva l’autorizzazione del Direttore Generale, era entrato in vigore presso l’ateneo solo nel Luglio 2018, in data successiva ai pagamenti di Giugno 2018. Trovava quindi applicazione il regolamento approvato nel 2007, che non poneva tale limitazione: nessuna irregolarità è pertanto imputabile alla gestione.

Quanto alla missione di Dicembre, la Sezione rileva che l’agente era già stata autorizzata dal Direttore Amministrativo, come certificato dal dirigente dell’area finanziaria all’atto della richiesta di attivazione della carta nel 2008 e confermato da un decreto del Rettore del 2015. L’introduzione della figura del Direttore Generale in sostituzione del precedente Direttore Amministrativo, per effetto della legge n. 240/2010, imponeva solo un adeguamento formale del titolo, in assenza di revoca o modificazione dell’autorizzazione originaria.

Il conto giudiziale è quindi dichiarato regolare, con conseguente discarico dell’agente contabile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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