Danno all’immagine da peculato: quantificazione equitativa e dolo eventuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 36 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il giudicato penale di condanna ex art. 651 cod. proc. pen. copre l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato, ma non si estende all’elemento soggettivo civilistico, la cui verifica resta rimessa all’autonomo apprezzamento del giudice del danno. Questi può attingere alle prove assunte nel processo penale e, ove la condotta integri consapevole e volontaria violazione dei limiti di legge nell’uso di denaro pubblico, ravvisa il dolo eventuale nella rappresentazione e accettazione del rischio di ledere la reputazione dell’ente. La quantificazione del pregiudizio non patrimoniale segue criteri equitativi, rapportati alla qualità soggettiva, alla gravità della condotta e alla risonanza mediatica, e va contenuta entro limiti proporzionati all’utilità illecita, computando l’arricchimento già conseguito dall’amministrazione per effetto del versamento spontaneo dell’agente.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un consigliere regionale, contestando il danno all’immagine arrecato all’ente dalla condotta di peculato accertata in sede penale nella vicenda dei rimborsi spese non spettanti. Il presupposto di proponibilità dell’azione è stata una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione.
La convenuta si è costituita eccependo l’eccessività della pretesa, l’avvenuta definizione della propria posizione con il versamento di una somma alla Regione e l’intervenuta archiviazione della relativa vertenza contabile, chiedendo in subordine il riconoscimento del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha verificato la sussistenza dei presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, rilevabili anche d’ufficio a pena di nullità della citazione ai sensi dell’art. 51, comma 6, c.g.c. La condanna per peculato soddisfa tale requisito quale che sia l’interpretazione dell’originaria formulazione del lodo Bernardo. Irrilevanti sono le ragioni dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché ciò che conta è il passaggio in giudicato della sentenza d’appello.
La Corte ha però dissentito dal Pubblico ministero là dove questi assumeva che l’efficacia di giudicato si estendesse all’elemento psicologico. Richiamando l’ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 e la sentenza n. 20786 del 20/08/2018 della Corte di cassazione, il Collegio ha ribadito che resta rimesso al giudice del danno l’accertamento dei profili non coperti dal giudicato penale, con particolare riguardo al nesso causale, al danno risarcibile e all’elemento soggettivo civilistico.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto la condotta comunque dolosa: le spese risultavano ictu oculi estranee a quelle legittimamente sostenibili, riguardando esigenze personali. Il dolo è stato qualificato come eventuale, consistente nella rappresentazione della lesione reputazionale come conseguenza possibile e nella consapevole accettazione del rischio, escluso il dolo intenzionale. Già all’epoca dei fatti la risarcibilità del danno non patrimoniale era nozione consolidata, per l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. e per la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 10/2003.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha respinto la tesi difensiva secondo cui il versamento spontaneo coprirebbe anche il danno non patrimoniale, poiché la vertenza archiviata non poteva avere ad oggetto un danno futuro ed eventuale. Ha invece accolto parzialmente l’eccezione di eccessività: la pretesa superava il doppio dell’utilità illecita e, pur non applicabile il criterio del duplum, questo è stato assunto a riferimento equitativo. Tenuta ferma la modestia del danno patrimoniale, la Corte ha contenuto il pregiudizio e, scomputato l’arricchimento già conseguito dall’ente, ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro mille, oltre interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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