Cessazione della materia del contendere e rinuncia al TFS nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 137 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, attestata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute e degli accessori di legge, comporta la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. La domanda relativa al trattamento di fine servizio, estranea alla giurisdizione della Corte dei Conti, può essere oggetto di rinuncia in udienza, con estinzione parziale del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. quando la controparte l’abbia accettata. La definizione del giudizio su questioni pregiudiziali giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando gratuito il giudizio pensionistico.

Il Fatto

La ricorrente ha adito la Corte dei Conti chiedendo l’accertamento del diritto all’applicazione del sistema retributivo in luogo di quello misto, con condanna dell’ente previdenziale al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione e alla corresponsione delle somme non percepite, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto, inoltre, il ricalcolo e l’immediato pagamento del trattamento di fine servizio.

Costituendosi, l’INPS ha comunicato di aver riliquidato la pensione, riconoscendo quanto richiesto a valere sulla rata di giugno 2023, e ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda relativa al TFS, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul trattamento pensionistico. Con ordinanza istruttoria il giudice ha imposto all’ente di depositare la determina di riliquidazione, una relazione illustrativa e la prova dei pagamenti. Ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; in udienza ha rinunciato alla domanda sul TFS, con accettazione di controparte.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha esaminato separatamente le due domande. Quanto al trattamento di fine servizio, ha rilevato che in udienza è intervenuta rinuncia della ricorrente con contestuale accettazione dell’INPS. Ha quindi dichiarato la regolarità della rinuncia e dell’accettazione ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. e, per l’effetto, l’estinzione parziale del processo ai sensi dei commi 7 e 8 della stessa norma, senza pronuncia sulle spese.

Sul trattamento pensionistico, la Corte ha preso atto della concorde richiesta delle parti e del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’INPS, in esito al deposito del ricalcolo e della prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della parte a fronte dell’integrale soddisfazione della pretesa.

Il giudice ha poi richiamato l’art. 167, comma 4, c.g.c., che consente di definire la lite con sentenza in forma semplificata. Ha precisato che, poiché la definizione del giudizio avviene decidendo su questioni pregiudiziali — tale dovendosi ritenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come affermato da Cass. civ., sez. 3^, n. 4951 del 2023 — si dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Infine, la Corte ha escluso qualsiasi statuizione sulle spese della sentenza, richiamando l’art. 31, comma 5, c.g.c. e la gratuità del giudizio pensionistico. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e pubblicata mediante deposito in Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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