La carta docente spetta anche senza contratto a tempo indeterminato (TAR Liguria n. 122 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato che riconosce al docente con contratto a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è tenuta a dare esecuzione alla sentenza. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta e, su istanza di parte, fissa una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, hanno agito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, del 25 gennaio 2024. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico, per diversi anni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Avendo l’amministrazione lasciato inerte il titolo esecutivo, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione non aveva sollevato alcuna contestazione nel merito e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme dovute.
Il Collegio ha altresì nominato un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Tale soggetto dovrà provvedere, in sostituzione dell’amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni.
Accogliendo la richiesta di parte e ritenendo sussistenti i presupposti, il Tribunale ha infine fissato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il termine iniziale per il calcolo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, con termine finale nel giorno dell’esecuzione o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.
La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che riconosce ai docenti precari il diritto alla carta docente, affermato dalla sentenza del Tribunale di Genova posta in esecuzione, e definisce le conseguenze dell’inottemperanza dell’amministrazione, garantendo l’effettività della tutela attraverso lo strumento del commissariamento e la previsione di una misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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