Ritiro della proposta di aggiudicazione e insussistenza dell’autotutela (C.G.A.R.S. n. 59 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro della presa d’atto della proposta di aggiudicazione, intervenuto prima dell’aggiudicazione formale, non integra un atto di esercizio del potere di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma un semplice atto di ritiro. La natura endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione, priva di valore provvedimentale, esclude la necessità del raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato e del rispetto del termine di dodici mesi, e non consente di configurare alcun affidamento tutelabile in capo all’operatore economico. La qualificazione dell’atto amministrativo dipende dal suo contenuto effettivo e dagli effetti prodotti, non dal nomen iuris assegnato dall’amministrazione.

Il Fatto

Un Comune indice una procedura negoziata senza bando per un accordo quadro sulla manutenzione delle strade, avvalendosi di una centrale unica di committenza. All’esito della gara, con determinazione dirigenziale, l’ente prende atto della proposta di aggiudicazione in favore di una società, senza adottare il formale provvedimento di aggiudicazione.

Successivamente il Comune annulla in autotutela tale determinazione, rilevando la carenza di qualificazione della centrale di committenza e l’estromissione, senza motivazione, di un operatore sorteggiato, sostituito con altro non sorteggiato. Il TAR Sicilia rigetta il ricorso della società avverso l’atto di autotutela. La società appella, deducendo la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, l’insussistenza di un interesse pubblico concreto e la tardività del potere esercitato.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. rigetta l’appello con motivazione diversa da quella del primo giudice. Il Collegio ritiene preliminarmente di dover perimetrare l’oggetto reale del provvedimento, qualificato dal Comune come di autotutela ma che, a ben vedere, non ha riguardato una pregressa aggiudicazione, bensì una mera presa d’atto della proposta di aggiudicazione.

La Corte ribadisce che l’interpretazione dell’atto amministrativo è il proprium della funzione giurisdizionale e va condotta sui principi degli artt. 1362 ss. cod. civ., tenendo conto del contenuto effettivo e del potere concretamente esercitato, non del nomen iuris (Cass. Sez. Un. n. 5904 del 2020; Cons. Stato Sez. VI n. 1824 del 2024). Il comma 5 dell’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede l’autotutela solo per la fase successiva all’aggiudicazione.

Nel caso concreto, la possibilità che alla proposta di aggiudicazione non segua l’aggiudicazione è evento del tutto fisiologico, che esclude ogni affidamento tutelabile. Il ritiro della proposta intervenuto prima dell’aggiudicazione formale è quindi qualificabile come atto di ritiro, non richiedendo i presupposti sostanziali e temporali dell’autotutela (Cons. Stato Sez. VII n. 10220 del 2024).

Ne consegue che le censure sull’assenza di interesse pubblico attuale e sulla tardività del potere si rivelano estranee al tipo di potere esercitato. Le ragioni del ritiro sono congrue: sussistevano i presupposti nella fase di individuazione del contraente e il complessivo apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a esiti diversi. L’appello è infondato quanto ai primi tre motivi, con assorbimento del quarto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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