Ritiro in autotutela dell’interdittiva antimafia e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 290 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando faccia venir meno, in modo certo e definitivo, ogni utilità della pronuncia di merito. La cessazione della materia del contendere presuppone invece un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Il mero ritiro dell’atto, disposto per il rinnovo dell’attività procedimentale e non seguito da alcuna notizia sul relativo esito, esclude i presupposti della cessazione della materia del contendere, ma è di per sé sufficiente a rendere improcedibile la domanda, salvo che il ricorrente prospetti un interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 73, c.p.a., idoneo a giustificare una pronuncia di accertamento dell’illegittimità degli atti.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella rivendita di casalinghi e generi alimentari, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla competente Prefettura, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale del Gruppo Interforze e i provvedimenti camerali di avvio della procedura di decadenza, con annotazione sulla visura.

L’interdittiva si fondava su possibili infiltrazioni riferibili a un soggetto qualificato come amministratore unico, che la ricorrente assumeva estraneo alla compagine sociale e al capitale. L’amministrazione dell’interno si è costituita con atto di mera forma. Respinta l’istanza cautelare monocratica, la resistente ha comunicato di aver adottato, il 13 maggio 2024, un provvedimento di ritiro in autotutela dell’informativa, motivato dall’avvenuto accertamento, solo a seguito del ricorso, dell’estraneità del soggetto dalla compagine sociale e dalla necessità di una nuova valutazione della società per il mutamento della situazione di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ritiro dell’atto impugnato, confermato dalla ricorrente in udienza, non può che determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione, di elaborazione giurisprudenziale, tra le due figure.

Per consolidata giurisprudenza — richiamata nella specie con Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956 — la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, e richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo. L’improcedibilità presuppone invece il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice.

Nel caso concreto il ritiro in autotutela è stato adottato unicamente sulla base delle modifiche alla compagine societaria intervenute in corso di istruttoria e ha disposto il rinnovo dell’attività procedimentale. Le parti non hanno reso alcuna notizia sull’esito di tale attività. La mancanza di notizie in merito a un positivo vaglio della nuova compagine sociale esclude i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, il ritiro dell’atto impugnato è di per sé sufficiente a escludere ogni residua utilità di una pronuncia sul merito, avuto riguardo alla mancata prospettazione di un interesse risarcitorio nei termini dell’art. 73, c.p.a.; prospettazione che potrebbe quantomeno giustificare una pronuncia di accertamento dell’eventuale illegittimità degli atti impugnati, secondo l’insegnamento di Cons. St., Ad. pl., sent. n. 8/2022.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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