Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2112 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, integra l’inottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, assegna all’amministrazione debitrice un ulteriore termine di 120 giorni per i pagamenti e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta un organo dell’amministrazione stessa. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico, in quanto connesse ai compiti istituzionali, non danno diritto a compenso ulteriore rispetto a quello già percepito.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 332/2024, l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata, è passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non vi ha dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione debitrice.

Rispetto a quel titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero abbia provveduto al pagamento.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio esclude il compenso commissariale aggiuntivo, poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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