Inammissibile il ricorso se non specifica la domanda non esaminata in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 6480 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., qualora il ricorrente ometta di riprodurre o di localizzare adeguatamente l’atto dal quale dovrebbe emergere la formulazione della domanda che si assume non esaminata dal giudice di merito. Tale carenza di specificità preclude al giudice di legittimità l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, che presuppone pur sempre l’ammissibilità della censura. La declaratoria di inammissibilità del motivo che postula l’esistenza di una statuizione omessa comporta altresì l’assorbimento improprio degli ulteriori motivi di ricorso, i quali risultino accomunati dal medesimo postulato indimostrato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione provinciale, chiedendo il pagamento di somme per riserve iscritte nel registro di contabilità relative a lavori di costruzione eseguiti in forza di una convenzione di concessione di sola costruzione. Accolta parzialmente la domanda in primo grado, la Corte d’appello, con sentenza poi cassata dalla Corte di legittimità, aveva riconosciuto la responsabilità dell’Ente per i danni subiti dall’impresa a causa della sospensione dei lavori, avendo ingenerato nella concessionaria un affidamento incolpevole circa l’approvazione della perizia di variante.
La Corte di Cassazione, enunciando il principio per cui nella concessione di sola costruzione nessun affidamento può essere ingenerato da note o comunicazioni dell’Amministrazione sullo stato di approvazione della progettazione, aveva cassato con rinvio. Il giudice del rinvio aveva quindi rigettato la domanda, rilevando l’impossibilità di configurare un legittimo affidamento in capo alla concessionaria. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrandosi sui profili di ammissibilità. Con riferimento al primo motivo, volto a far valere la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ha rilevato la carenza del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto la ricorrente non aveva riprodotto né adeguatamente localizzato gli atti — l’originaria domanda e l’atto di appello — dai quali avrebbe dovuto emergere la formulazione della pretesa che assumeva non esaminata in sede di rinvio.
La Corte ha precisato che la mera riproduzione di un frammento della prima decisione d’appello non è sufficiente a tal fine, soprattutto quando il confronto con la sentenza di cassazione che aveva delimitato l’ambito del thema decidendum al solo tema del risarcimento del danno da illegittimo affidamento conferma la correttezza dell’impostazione del giudice del rinvio.
In relazione agli altri tre motivi, la Corte ha disposto l’assorbimento improprio, rilevando come essi fossero accomunati dal postulato — rimasto indimostrato — dell’esistenza di una statuizione che il ricorso stesso, nel primo motivo, assumeva non essere stata adottata. Escluso l’obbligo di pronunciarsi su una domanda la cui formulazione non era stata suffragata, risultano automaticamente escluse sia la violazione dell’obbligo di motivazione, sia l’omessa valutazione di fatti decisivi, sia la violazione dell’art. 384 c.p.c..
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la società alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.