Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 629 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza in copia conforme. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza e al rimborso del contributo unificato. Il Collegio non applica l’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando la procedura di ottemperanza disposta risulti stringente e celere.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo indicato, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni indicati in sentenza.

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, nonché di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti. Il ricorso è pertanto procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, sicché il ricorso va accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia e i numerosi conformi ulteriori precedenti, di cui fa proprie le motivazioni.

Per l’effetto viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ritiene di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la procedura di ottemperanza stringente e celere disposta. Le spese e il rimborso sono distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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