Carta del docente omessa: ottemperanza, commissario ad acta e penalità di mora (TAR Toscana n. 149 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica è ammissibile quando la sentenza è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione, restando inutilmente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato il persistente inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’aggiornamento e la formazione del personale, con accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Formatosi il giudicato e non eseguita la sentenza, la creditrice ha proposto ricorso davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti processuali. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultando dagli atti alcuna esecuzione della sentenza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva alla decorrenza inutilmente del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, in ragione dei numerosi e analoghi precedenti. Il Collegio ha escluso la maggiorazione del compenso di cui all’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022, non ricorrendone i presupposti. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per gli eventuali profili di competenza.
Nota della Redazione
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