Accesso agli atti e dichiarazione di inesistenza documentale: cessazione della materia (TAR Campania n. 2005 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’Amministrazione, con dichiarazione espressa del responsabile del settore competente, attesta di non detenere i documenti richiesti e si assume la responsabilità della veridicità di tale affermazione, l’interesse ostensivo del ricorrente deve ritenersi soddisfatto, sia pure in forma negativa. Non vi sono margini per ordinare l’accesso a un atto di cui sia dichiarata l’inesistenza o l’irreperibilità, perché il provvedimento sarebbe inutiliter data per difetto del suo oggetto. L’accertamento circa l’effettività della ricerca esorbita dai poteri del giudice amministrativo e la dichiarazione resa dall’Amministrazione esaurisce l’interesse giudiziale della parte. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di vicino confinante, presentava al Comune di Procida un’istanza di accesso agli atti per acquisire la documentazione edilizia e urbanistica relativa ad immobili vicini. L’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento e, poco dopo, l’accoglimento dell’istanza. Trascorso un lasso di tempo senza che seguisse l’ostensione concreta, il ricorrente inoltrava diffida e sollecito; riceveva quindi parte della documentazione in formato digitale.
Ritenendo l’esibizione parziale, il ricorrente diffidava nuovamente il Comune a esibire l’ulteriore documentazione o, in alternativa, a rilasciare attestazione di irreperibilità o inesistenza degli atti. Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., contestando il silenzio e lamentando l’ostensione solo parziale.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che il responsabile dei Servizi tecnici del Comune, con relazione depositata in giudizio e acquisita ex art. 46, comma 2, c.p.a., ha attestato espressamente che l’ente ha già fornito la documentazione presente negli archivi e non detiene altra documentazione relativa agli interventi edilizi successivi o ai diversi corpi di fabbrica indicati dal ricorrente.
La relazione precisa che gli atti non reperiti “non sono mai stati formati o non sono più presenti negli archivi comunali” e che l’ufficio tecnico ha operato “con la massima diligenza nell’individuazione e nella trasmissione degli atti disponibili”. L’Amministrazione, pur non costituita, ha dunque reso una dichiarazione di inesistenza dei documenti ulteriori.
Il Tar richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, di fronte a una dichiarazione espressa di inesistenza dell’atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, non potendosi emettere una statuizione priva di oggetto e quindi inutiliter data. L’assunzione di responsabilità circa l’irreperibilità o l’inesistenza del documento non è sindacabile dal giudice amministrativo, esorbitando tale scrutinio dai poteri giudiziali.
Ne deriva che l’interesse ostensivo del ricorrente, pur soddisfatto solo in forma negativa, è comunque venuto meno, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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