Contributi AGCOM: rendiconto autonomo e onere di stretta pertinenza dei costi (TAR Lazio n. 651 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto annuale dei costi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previsto dall’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, costituisce atto formalmente e sostanzialmente distinto dalla delibera contributiva a monte e conserva autonoma attitudine lesiva, anche quando tale delibera sia stata annullata in via definitiva. L’annullamento della delibera impositiva travolge esclusivamente le poste di entrata e il saldo entrate/spese del rendiconto, non la parte relativa ai costi. I costi delle attività di tutela del consumatore sono finanziabili tramite i diritti amministrativi solo se l’Autorità esplicita, con onere motivazionale rafforzato, la fonte normativa del potere esercitato e il nesso di stretta pertinenza con le funzioni di cui all’art. 16 del CECE. La generica finalità di tutela del consumatore non è titolo idoneo a traslare i costi di funzionamento sugli operatori.

Il Fatto

Due società operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno impugnato la delibera AGCOM n. 268/23/CONS, recante il rendiconto per l’anno 2022 redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, con cui l’Autorità ha identificato entrate e spese sostenute per le attività di regolazione del settore. Le ricorrenti hanno dedotto violazione della disciplina europea e nazionale sui costi finanziabili, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e falsità del presupposto.

L’Autorità si è costituita resistendo e ha sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, sostenendo che l’annullamento definitivo della delibera impositiva n. 376/21/CONS avrebbe già soddisfatto l’interesse sostanziale degli operatori e che il rendiconto, di natura meramente ricognitiva, sarebbe privo di contenuto precettivo autonomo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione come fase autonoma del meccanismo di finanziamento dell’Autorità, preordinata a verificare la corrispondenza tra costi effettivi e contributi riscossi e ad adottare eventuali rettifiche. Il rendiconto assolve una funzione di controllo e riequilibrio ex post, distinta da quella previsionale della delibera contributiva. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 10635 del 2023, il TAR afferma che la rendicontazione è atto distinto dalla deliberazione a monte e mantiene autonoma attitudine lesiva, poiché idoneo a influenzare l’assetto del meccanismo contributivo negli esercizi successivi.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. Il primo profilo di censura, relativo al vizio motivazionale della delibera a monte, è disatteso. È invece accolto il profilo dell’invalidità derivata: l’annullamento della delibera n. 376/21/CONS travolge il presupposto giuridico delle entrate, ma l’illegittimità si comunica esclusivamente alla parte del rendiconto che espone entrate e contributi riscossi (paragrafo 6.2) e il saldo entrate/spese (paragrafo 6.3).

Quanto al perimetro delle attività finanziabili, il TAR ricostruisce la giurisprudenza europea (CGUE C-228/12 del 2013 e ordinanza C-399/19 del 2020) e nazionale (Cons. Stato n. 6828 del 2023). I costi finanziabili non coincidono con l’insieme delle spese di funzionamento, ma con quelli relativi alle tre categorie di attività dell’art. 16 CECE. Le attività di tutela del consumatore non sono estranee in astratto, ma richiedono che l’Autorità espliciti le ragioni della loro inerenza funzionale. Il Collegio ritiene sussistente il nesso per la definizione delle controversie tra utenti e operatori, per le decisioni sulla qualità del servizio, per le attività sul servizio universale e per la partecipazione ai gruppi di lavoro del BEREC. Manca invece per i pareri resi all’Autorità garante della concorrenza in materia di pratiche commerciali scorrette, per il Tavolo Telco e consumatori, per la gestione del Contact Center e delle richieste di informazioni.

Sono respinte le censure sulla metodologia di valorizzazione delle risorse, sull’attribuzione pro quota dei costi delle unità non core e sulla ripartizione dei costi di funzionamento generale, nonché quella sull’avanzo di gestione, poiché l’art. 16, comma 4 prevede il meccanismo delle rettifiche proprio per garantire l’equilibrio finanziario nel tempo. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento in parte qua e obbligo per l’Autorità di individuare, per ogni attività, la funzione assolta e la relativa fonte normativa, espungendo i costi non riconducibili al quadro dell’art. 16 CECE. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *