Drenaggi agricoli su strada comunale non costituiscono abuso edilizio (TAR Veneto n. 1682 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di drenaggio realizzati da un imprenditore agricolo al di sotto del sedime di una strada vicinale di proprietà comunale, per convogliare le acque meteoriche verso il fossato campereccio e proteggere i propri fondi dagli allagamenti, rientrano nell’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, in quanto pratiche agro-silvo-pastorali e interventi su impianti idraulici agrari. Non è pertanto applicabile l’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, che presuppone opere soggette a titolo abilitativo realizzate su suoli demaniali o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, tanto più quando l’area sia stata declassata a patrimonio disponibile. L’opera realizzata per sopperire alla perdurante inerzia manutentiva dell’Amministrazione proprietaria è necessitata e sostitutiva, e il conseguente ordine di demolizione si rivela illegittimo per difetto dei presupposti e per sviamento di potere.

Il Fatto

Un’azienda agricola, proprietaria di terreni confinanti con una strada vicinale comunale, era stata esposta a frequenti e dannosi allagamenti delle colture a causa della mancata manutenzione da parte dell’ente locale. Per ovviare a tale situazione, tra il 2003 e il 2006, la società aveva posizionato delle tubazioni di drenaggio al di sotto del sedime stradale, al fine di far defluire le acque meteoriche dei propri fondi verso il fosso campereccio adiacente e quindi nel canale di raccolta. Il Comune era rimasto a lungo inerte e non aveva mai contestato gli interventi. Solo dopo che l’azienda aveva avviato due giudizi civili risarcitori dinanzi al Tribunale di Verona, l’Amministrazione aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento e, all’esito, aveva emanato l’ordinanza di demolizione dei manufatti ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, ritenendo l’ordinanza di demolizione illegittima per assenza dei presupposti oggettivi. L’intervento realizzato dall’azienda agricola, per la sua natura idraulico-agraria, è strettamente pertinente all’attività agricola ed è stato compiuto a difesa dei fondi coltivati. L’art. 6, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001 include nell’edilizia libera le pratiche agro-silvo-pastorali e gli interventi su impianti idraulici agrari, senza che sia necessario alcun titolo abilitativo. Ne consegue che l’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, invocato dal Comune, non può trovare applicazione, poiché disciplina solo gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire su suoli demaniali o del patrimonio di enti pubblici.

Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 8 D.P.R. n. 380/2001, rilevando che la strada vicinale era stata declassata a patrimonio disponibile e inserita nel piano delle alienazioni comunali. La circostanza che l’opera fosse stata mantenuta per oltre vent’anni senza contestazioni, e che il Comune ne avesse anzi beneficiato in termini di percorribilità della strada, ha ingenerato un persistente affidamento nel privato. I drenaggi erano stati realizzati in sostituzione di un intervento pubblico doveroso, al quale l’Amministrazione si era sottratta, e la loro rimozione avrebbe ricreato le condizioni di pericolo per le colture.

La Corte ha ritenuto rilevante anche la circostanza che l’ordinanza diruttiva fosse stata emanata solo dopo l’attivazione dei giudizi civili risarcitori da parte dell’azienda, configurandosi così un’ipotesi di sviamento di potere. L’opera di drenaggio rispondeva a un oggettivo interesse pubblico, consentendo il transito sulla strada anche agli altri frontisti e agli operatori del consorzio di bonifica. Il Comune, anziché ordinare la demolizione, avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada e al ripristino di un sistema di drenaggio adeguato, in modi e tempi coordinati.

La censura relativa alla mancata previa diffida ex art. 35 è stata invece ritenuta di minore rilievo, essendo stata la finalità partecipativa raggiunta tramite la richiesta di osservazioni nel corso del procedimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna del Comune alla refusione delle spese di lite. Le opere sono state classificate come interventi di drenaggio realizzati per la difesa dell’attività agricola, non qualificabili come abuso edilizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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