Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 372 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è ammissibile quando il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nomina commissario ad acta un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore. A tale commissario, proprio perché interno all’apparato, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente agisce in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di un indennizzo e alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Espone che il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’Amministrazione e che lo stesso è ormai passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Rileva inoltre che è decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato. Chiede pertanto che il giudice ordini l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto meramente formale, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Verifica anzitutto la sussistenza del giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, attestata dalla certificazione di cancelleria prodotta in atti. Rileva poi che risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La notificazione del titolo risale al marzo 2021, mentre il ricorso è stato proposto nel settembre 2025.
Il Collegio osserva che non è contestato in giudizio che l’Amministrazione non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata. Sono quindi integrate le condizioni di legge e il ricorso va accolto.
Conseguentemente, il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, con corresponsione delle somme stabilite e degli interessi dalla data di deposito fino al soddisfo.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, in ragione della competenza specifica della struttura. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla scadenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, e riferisce poi al Tribunale con dettagliata relazione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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