Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 620 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato che l’Amministrazione ha eseguito solo in parte il giudicato, il TAR dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione integrale nel termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, non può ritenersi satisfatto dal solo pagamento delle spese processuali.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 120/2024, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare l’importo nominale di € 1000, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale, ed entro il termine previsto dalla legge, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996: la domanda di ottemperanza è dunque ammissibile.

Sul merito, il ricorso è stato giudicato fondato, in linea con un precedente del medesimo TAR e con numerosi conformi richiamati dal Collegio. L’Amministrazione non ha correttamente ottemperato alle statuizioni del giudicato: ha provveduto al pagamento delle spese processuali, ma non anche all’erogazione delle somme tramite l’assegnazione della Carta elettronica. L’adempimento parziale non esaurisce quindi l’obbligo imposto dalla sentenza.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con adozione delle consequenziali misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla competente Direzione Generale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine, e provvederà entro i successivi 60 giorni, adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, essendo l’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto dell’attività minima e stereotipata richiesta. È stato inoltre posto a suo carico il rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. In conformità ai precedenti, il Collegio non ha ritenuto di applicare astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., data la celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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