Payback dispositivi medici: improcedibilità per adesione al meccanismo premiale (TAR Lazio n. 7716 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali e ministeriali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, quando la società ricorrente dichiari di aver aderito al meccanismo premiale disciplinato dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, versando la quota ridotta pari al 48 per cento dell’importo determinato. L’improcedibilità consegue all’inutilità della prosecuzione del giudizio, accertata dal tenore dell’istanza di parte, anche in assenza della documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione nei bollettini e siti internet istituzionali e la comunicazione alla segreteria del tribunale amministrativo del Lazio, requisiti previsti dalla norma per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano. Il gravame è stato esteso all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, con cui sono stati definiti i tetti di spesa nella misura del 4,4%, e alla delibera della Regione Liguria del 14 dicembre 2022, che ha individuato le aziende fornitrici tenute al ripiano e i relativi importi.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34/2023, che ha introdotto un meccanismo premiale in favore delle aziende fornitrici che rinunciano al contenzioso, versando entro il 30 novembre 2023 la quota ridotta del 48 per cento dell’importo determinato dai provvedimenti regionali. La società ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione, rappresentando di aver aderito a tale meccanismo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva essere accolta, poiché la società ricorrente non aveva versato in atti la documentazione prescritta dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023, ossia l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di accertamento del versamento nei bollettini e nei siti internet istituzionali, nonché la comunicazione alla segreteria del tribunale amministrativo del Lazio.
Tuttavia, il giudice ha osservato che dal tenore dell’istanza depositata dalla società risultava inequivoca l’inutilità, per la parte ricorrente, dell’ulteriore coltivazione del giudizio. L’adesione volontaria al meccanismo premiale, con il conseguente versamento della quota ridotta, ha determinato infatti l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’azienda per gli anni 2015-2018 e ha precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi a tali annualità.
Su tali premesse, la Sezione Terza Quater ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., piuttosto che cessato della materia del contendere, valorizzando la sostanziale inutilità della prosecuzione del giudizio rispetto alla formale documentazione richiesta dalla norma agevolativa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in ragione della natura della controversia e delle peculiarità della decisione, che prescinde dall’esito di merito del gravame.
Nota della Redazione
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