Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 619 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è procedibile quando sia decorso, dopo la notificazione della sentenza in copia conforme, il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ne dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale nel termine stabilito, adottando le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm.. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il dirigente competente, senza riconoscere alcun compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio.

Il Fatto

Un docente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 172/2023 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo di € 3.000,00 oltre interessi, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, quale contributo alla formazione professionale.

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, oltre al pagamento di somme per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso, dopo la notifica della copia conforme e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha richiamato il precedente n. 117 del 2024 dello stesso TAR e numerosi conformi ulteriori (le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025), di cui ha fatto proprie le motivazioni. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute mediante assegnazione della Carta elettronica del docente.

Il ricorso è stato quindi accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto alcun compenso, in linea con TAR Lombardia n. 211/2024.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della parte ricorrente, con liquidazione di € 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. In conformità ai precedenti, il Collegio non ha ritenuto di applicare astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., data la celere procedura di ottemperanza disposta (TAR F.V.G. nn. 349/2025, 348/2025, 347/2025, 45/2024 e 440/2019). Spese e rimborso del contributo sono stati distratti a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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