Carta docente rispetto del giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2038 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è procedibile una volta decorso, dalla notifica della sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato il giudicato e non dedotto l’adempimento dall’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione assegnando un termine all’Amministrazione. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro un ulteriore termine. Al commissario, chiamato a svolgere funzioni rientranti nei propri compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero, l’Amministrazione è stata condannata a riconoscere a favore delle ricorrenti il beneficio economico della carta del docente, mediante accredito sul borsellino elettronico per le annualità indicate nel titolo. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Le interessate hanno quindi adito il giudice amministrativo deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e chiedendo l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre di aver adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, condizione legittimante l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è fondato. La pretesa relativa alla spettanza degli importi riconosciuti dal titolo passato in giudicato è sorretta da idonea documentazione, mentre l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Da ciò discende l’accoglimento e la declaratoria di inottemperanza.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.
Per il caso di perdurante inerzia il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali di un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate tenendo conto del limitato impegno richiesto su una causa seriale, priva di specifiche questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, come indicato nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.